Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? L’Analisi della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la discrezionalità del giudice non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 40764/2023, chiarisce i confini entro cui la decisione di negare tali attenuanti è da considerarsi legittima e non sindacabile in sede di legittimità.
Il Contesto del Ricorso: dalla Ricettazione al Diniego
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato in primo e secondo grado. La difesa contestava diversi aspetti della sentenza d’appello, tra cui la mancata riqualificazione del reato da ricettazione a furto, l’applicazione della recidiva e, punto centrale, il diniego delle attenuanti generiche.
La Tesi Difensiva
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel non concedere il beneficio previsto dall’art. 62-bis c.p., basando la propria decisione su una motivazione illogica e carente. La difesa sosteneva che vi fossero elementi favorevoli all’imputato che avrebbero dovuto condurre a una mitigazione della pena.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo un tentativo di ottenere una nuova e più favorevole valutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La decisione si fonda su principi consolidati in giurisprudenza riguardo alla concessione delle attenuanti generiche.
Il Giudizio di Fatto del Giudice di Merito
La Cassazione ribadisce un concetto fondamentale: la valutazione sulla sussistenza o meno delle circostanze attenuanti è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale giudizio può essere censurato in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Motivazione del Diniego: Criteri e Limiti
L’ordinanza in esame sottolinea che, per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. È sufficiente che la motivazione si basi sulle ragioni ritenute preponderanti e decisive.
La Prevalenza degli Elementi Sfavorevoli
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva legittimamente negato le attenuanti valorizzando elementi sfavorevoli, quali la gravità delle condotte e i precedenti penali dell’imputato. Questi fattori sono stati ritenuti sufficienti a giustificare una pena adeguata e “bene perequata” al disvalore del fatto, superando qualsiasi altra considerazione a favore del reo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché le censure mosse dalla difesa si riducevano a una diversa interpretazione dei fatti, non consentita in questa sede. La sentenza d’appello, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione logica e coerente sia sulla responsabilità penale sia sul trattamento sanzionatorio. In particolare, per quanto riguarda le attenuanti generiche, il giudice di secondo grado ha correttamente ancorato il suo diniego alla gravità della condotta e ai precedenti penali, elementi che, secondo un orientamento consolidato, possono da soli sostenere una tale decisione. La Corte ha inoltre specificato che il giudice non ha l’obbligo di prendere in esame ogni potenziale fattore attenuante, ma può limitarsi a indicare le ragioni preponderanti che lo hanno condotto alla sua decisione, implicitamente disattendendo gli altri elementi.
Conclusioni
L’ordinanza n. 40764/2023 conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione di negarle è difficilmente attaccabile in Cassazione se supportata da una motivazione congrua e non contraddittoria, fondata su elementi concreti come la gravità del reato e la storia criminale dell’imputato. Questo principio rafforza l’autonomia del giudizio di merito e limita il sindacato della Suprema Corte alle sole violazioni di legge o ai vizi logici manifesti della motivazione, escludendo una terza valutazione sul fatto.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile contestare la decisione semplicemente proponendo una diversa valutazione degli elementi di fatto.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi e preponderanti, come la gravità del fatto o i precedenti penali, anche se ciò comporta il superamento implicito di altri fattori favorevoli all’imputato.
Quali fattori possono giustificare da soli il diniego delle attenuanti generiche?
La gravità delle condotte poste in essere e i precedenti penali già riportati dall’imputato sono considerati elementi sufficienti a fondare una motivazione congrua per il diniego delle attenuanti generiche, in quanto indicatori del reale disvalore del fatto e della personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40764 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso di COGNOME NOME COGNOME, con il quale si contesta la mancata riqualificazione della ricettazione in furto, l’erronea applicazione della recidiva, il difetto e l’illogicità della motivazione in relazione al diniego d attenuanti generiche ricorso è inammissibile poiché si riduce ad una diversa e più favorevole lettura del materiale probatorio, rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello che con un logico apparato argomentativo è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli (in tal senso si è fatto riferimento all’assenza di elementi di fa idonei a supportare la tesi difensiva: pag. 4).
considerato che, ai fini della recidiva, si è dato conto del fatto che la condotta contestata costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato ( cfr. pag. 4) ( Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
Considerato che con riferimento al diniego delle attenuanti generiche , il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte poste in essere e dei precedenti penali già riportati dall’imputato. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a qu ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244).
Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023