Attenuanti Generiche: Quando il Diniego del Giudice è Definitivo
Il tema delle attenuanti generiche è cruciale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di equità che permette al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, i limiti entro cui tale decisione può essere contestata sono ben definiti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini del sindacato di legittimità sul diniego di tali circostanze, ribadendo un principio consolidato: se la motivazione del giudice di merito è logica e sufficiente, la decisione è inappellabile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi favorevoli all’imputato, che avrebbero dovuto condurre a una mitigazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto la contestazione non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte ha basato la sua decisione su un principio giurisprudenziale consolidato. Ha specificato che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È infatti sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la decisione.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esente da evidenti illogicità (richiamando una specifica pagina della sentenza d’appello). Una volta che il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica e coerente per la sua scelta, basandosi su elementi ritenuti preponderanti, tutti gli altri argomenti a favore dell’imputato si considerano implicitamente superati e disattesi. Il ruolo della Cassazione non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza riafferma un punto fondamentale della procedura penale: l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli per ottenere una riduzione di pena o per sperare in un annullamento in Cassazione. È indispensabile attaccare la logicità e la coerenza del ragionamento del giudice che ha negato le attenuanti. Se la motivazione regge al vaglio di logicità, le porte della Corte di Cassazione rimangono chiuse. La decisione sottolinea come il ricorso per cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma debba rimanere strettamente ancorato al controllo di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, la contestazione non è consentita in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti vizi di illogicità.
Il giudice che nega le attenuanti generiche deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. La legge ritiene sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi considerati decisivi o rilevanti, con la conseguenza che tutti gli altri elementi si ritengono implicitamente superati da tale valutazione.
Quali sono le conseguenze se il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princi affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merit nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente