Attenuanti Generiche e Bancarotta: La Cassazione Conferma il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento di fondamentale valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato e le circostanze del fatto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, in un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la decisione dei giudici di merito di negare la riduzione di pena.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imprenditore condannato in primo grado e in appello per diversi reati di bancarotta fraudolenta. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando principalmente due aspetti della sentenza d’appello:
1. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato il diniego, ignorando elementi favorevoli all’imputato.
2. Errata determinazione della pena: Si contestava inoltre l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i vari reati fallimentari.
Il ricorrente sperava di ottenere uno sconto di pena facendo leva su circostanze che, a suo dire, avrebbero dovuto mitigare il giudizio sulla sua persona.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, giudicandolo manifestamente infondato in entrambi i punti. Per quanto riguarda il motivo principale, quello relativo alle attenuanti generiche, i giudici supremi hanno sottolineato la correttezza della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti basato il proprio diniego su elementi concreti e decisivi, quali:
* Il contegno negativo tenuto dall’imputato.
* La gravità dei fatti oggetto di contestazione.
* L’irrilevanza di un percorso di disintossicazione intrapreso dall’imputato ai fini della valutazione complessiva della sua condotta criminale.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, implicitamente disattendendo tutti gli altri.
La questione della continuazione dei reati
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’aumento di pena per la continuazione, è stato giudicato generico e infondato. La Corte ha osservato che la motivazione era implicitamente contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, le quali avevano correttamente considerato l’omogeneità dei reati commessi.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda sulla logicità e coerenza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Il diniego delle attenuanti generiche non è stato un atto arbitrario, ma il risultato di una ponderata valutazione degli elementi più significativi del caso. La gravità intrinseca dei reati di bancarotta, che ledono l’economia e la fiducia dei creditori, e il comportamento complessivo dell’imputato sono stati ritenuti fattori preponderanti. La Corte ha implicitamente affermato che, di fronte a crimini economici di tale portata, elementi personali positivi, come un percorso di recupero, possono passare in secondo piano se non sono in grado di scalfire il giudizio di disvalore complessivo della condotta.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti generiche deve essere esercitata con rigore, specialmente in contesti di criminalità economica. Per gli imprenditori e i professionisti, il messaggio è chiaro: la gravità oggettiva dei fatti e la condotta processuale e pre-processuale sono elementi cruciali che possono determinare l’esito sanzionatorio. Un percorso di riabilitazione personale, seppur lodevole, non costituisce un lasciapassare automatico per ottenere uno sconto di pena, soprattutto quando la condotta criminale è stata particolarmente grave e dannosa.
Quando un giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando ritiene che gli elementi sfavorevoli, come la gravità del reato e la condotta negativa dell’imputato, siano decisivi e prevalgano su eventuali elementi favorevoli. Non è tenuto a esaminare ogni singolo dettaglio, ma solo quelli che considera più rilevanti per la decisione.
Un percorso personale di recupero, come la disintossicazione, garantisce una riduzione della pena?
No. Secondo questa ordinanza, un percorso di recupero personale può essere considerato irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti se altri fattori, come la gravità dei fatti e il comportamento complessivo dell’imputato, sono ritenuti di peso maggiore dal giudice.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello sul diniego delle attenuanti era logica e sufficiente, e che la censura sull’aumento di pena per la continuazione era troppo generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12972 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 08/08/1962
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della CDrte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell’imputato per più reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui agli artt. 110 coli. pen. e 223 in rel. all’art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/42 (capo A), art. 223 in rel. all’art. 216, n. 2, R.D. 267/42 (capo B) e art. 223 in rel. all’art. 216, n. R.D. 267/42 (capo C);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione delle circcslanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda paggi. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten And generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavoievoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferirreilt quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superatilli :ti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. ;79549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06(:; 010, Giovane e altri, Rv. 248244). La Corte territoriale ha infatti osservato come ron vi sia alcun elemento tale da giustificare la concessione dell’invocato bercficio, tenuto anche conto del contegno negativo tenuto dall’imputato, dell’irrile ,,anza della circostanza che lo stesso abbia intrapreso un percorso di disintossica:!ione e della gravità dei fatti oggetto di contestazione;
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che lamenta vio :ione di legge e vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena i: er la continuazione fra reati (continuazione fallimentare) è generico e manifestamente infondato: tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assDI:o (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 5 della senterza di primo grado) in presenza di reati omogenei.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassi delle ammende.
estensore
Il Presidente
Così deciso il 12 marzo 2025