Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44515 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 19 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui NOME NOME era stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro nnilleduecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 648 cod. pen. (capo B).
Il NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento all’art. 62 bis cod. pen..
2.2. Violazione dell’art. 133 e dell’art. 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
3. Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Peraltro, tra gli elementi positivi, che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità dei coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi valutabili in favore dell’imputato e della scarsa rilevanza della confessione (stante il consolidato quadro probatorio emerso nella fase delle indagini, pur in presenza dell’erronea indicazione nella sentenza impugnata dell’arresto dell’imputato). Inoltre, i giudici di merito hanno sottolineato vari elementi indicativi di un’apprezzabile offensività del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: a) il considerevole dato ponderale di droga detenuta (gr. 3,47 di cocaina dai quali erano ricavabili 23,16 dosi medie singole e gr. 34,61 di hashish corrispondenti a 206,60 dosi medie singole); b) la diversa tipologia di sostanze stupefacenti; c) il rinvenimento di un bilancino di precisione.
I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto non si indicano specifici elementi di segno positivo idonei a scalfire la valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all’entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata dai giudici di merito in considerazione della gravità dei fatti, delle modalità delle condotte
indicative di una certa dimestichezza coi circuiti criminali dediti al traffico di drog nonchè della diversa tipologia di sostanze stupefacenti trattate.
Il ricorrente non si confronta con l’ampio apparato motivazionale delle sentenze impugnate, non chiarendo le specifiche ragioni per le quali, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuto irrogare una pena di entità inferiore.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.