Attenuanti Generiche: Quando il Diniego è Giustificato dalla Mancanza di Ravvedimento
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri che guidano questa scelta e i limiti del sindacato di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, fondato proprio sulla mancata concessione di tali circostanze. Vediamo perché la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, una richiesta già respinta nel secondo grado di giudizio.
L’imputato contestava la decisione della Corte territoriale, ritenendo ingiusta l’esclusione di un trattamento sanzionatorio più mite. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a valutare non i fatti, ma la legittimità e la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato il beneficio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche nel Giudizio di Merito
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su due elementi principali, ritenuti decisivi per escludere la concessione delle attenuanti:
1. I numerosi precedenti penali: L’imputato risultava gravato da un curriculum criminale significativo, un fattore che depone negativamente sulla sua personalità e sulla prognosi di futuro rispetto della legge.
2. L’assenza di ravvedimento: Durante tutto il corso del giudizio, l’imputato non aveva manifestato alcun segno di pentimento o di presa di coscienza del disvalore delle sue azioni.
Questi due aspetti, valutati congiuntamente, avevano portato i giudici di secondo grado a ritenere che non vi fossero elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena attraverso la concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Nel farlo, ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato nei precedenti penali e nell’assenza di ravvedimento i fattori preponderanti e ostativi alla concessione del beneficio. Tale valutazione, secondo la Cassazione, è esente da vizi logici e, pertanto, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. La valutazione del merito, ossia la ponderazione concreta degli elementi di prova e della personalità dell’imputato, è di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per sperare di ottenerle, non basta l’assenza di elementi negativi, ma è spesso necessaria la presenza di elementi positivi concreti. La condotta processuale, incluso il manifestare segni di ravvedimento, assume un’importanza cruciale. Inoltre, la decisione sottolinea i confini del giudizio di Cassazione: la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma può solo intervenire in caso di motivazioni palesemente illogiche, contraddittorie o del tutto assenti, cosa che in questo caso non è avvenuta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, un motivo ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, data la motivazione logica e corretta fornita dalla Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato il suo diniego su due elementi principali: i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e la totale assenza di segni di ravvedimento da parte sua durante il processo.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente ritenuto, a sostegno della sua decisio di diniego delle predette attenuanti, che l’imputato risulta essere gravat numerosi precedenti penali e non ha mostrato nel corso del giudizio minimo segno di ravvedimento) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anch considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessari che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevo dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferim quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutt altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 04/06/2024