Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAZAROVICI NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 25.10.2022 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME, che lo avev dichiarato colpevole di tre reati di furto, aggravati.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difen di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce la non configurabilità dei reati di furto con riferiment fattispecie aggravate contestate ai capi 1 e 2 dell’imputazione, difettando la prova dell sussistenza per mancanza e/o illogicità della motivazione. Quanto al furto di cui al cap intervenuto all’interno dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” forzando la serra della porta d’ingresso, cercando di sfondare il vetro, e non riuscendo nell’intento a dell’intervento delle forze dell’ordine, si evidenzia che l’imputato non è stato colto di commettere il reato essendo stato fermato lontano dall’esercizio commerciale e ritenu responsabile per il solo fatto che avesse con sé 0,80 centesimi di euro ed un mazzo di cart Quanto al furto di cui al capo 2, si osserva che l’imputato non era a conoscenza del fa Nella disponibilità del coimputato COGNOME COGNOME state rinvenute una tessera Total risultata di proprietà di COGNOME NOME ed una pinza multiuso, ma l’imputato non conoscenza di come il COGNOME fosse entrato in possesso di tali oggetti. Sicché in mancan di un quadro probatorio univoco, la conseguente incertezza sulla responsabilità dell’imput avrebbe imposto la sua assoluzione.
2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione per mancanza e/o manifesta illogicità e l’erronea applicazione della legge penale in relazione al tratt sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d appello si è limitata ad affermare che l’imputato non ha fornito adeguata spiegazi riguardo ai fatti, non sottoponendosi ad interrogatorio, e ha già usufruito dell’attenu cui all’art. 62 n. 4 c.p., ma tale argomento non è sufficiente ai fini della giusti dell’entità, eccessiva, della pena inflitta, che in quanto sproporzionata è con all’esigenza di rieducazione ad essa sottesa.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’ad. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’ad. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito
modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.20 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiarars inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo è generico. Con esso la difesa prospetta una pretesa equivoci degli indizi del concorso nel furto di cui al capo 1 dell’imputazione (quello com all’interno del RAGIONE_SOCIALE estetico “RAGIONE_SOCIALE“), e di quello nel furto della tesser cui al capo 4 (erroneamente indicato in ricorso come capo 2), senza confrontarsi co logiche considerazioni della sentenza impugnata, di cui il ricorso sollecita, in defini inammissibile rivalutazione di merito.
Ed invero, quanto al primo furto la sentenza impugnata spiega che, a differenza di quant assume in ricorso, l’imputato, unitamente al coimputato COGNOMECOGNOME fu bloccato dalle dell’ordine sopraggiunte presso il RAGIONE_SOCIALE estetico subito dopo il fatto, essendo st immediatamente raggiunti dopo essersi dati a precipitosa fuga una volta scoperti dagli operanti – quando ancora si trovavano in una delle stanze dell’esercizio commerciale con disponibilità dei beni poco prima sottratti (beni descritti dalla persona offesa e effettivamente indosso all’imputato). I giudici di merito spiegano altresì che la rott vetrata per accedere nell’esercizio commerciale non si spiega RAGIONE_SOCIALEmenti se non colla prese degli imputati all’interno dello stesso.
Quanto al furto della torcia e della tessera ERG, la censura deve ritenersi parimenti gen non confrontandosi con la ricostruzione complessiva della vicenda in cui si inserisce, in medesima notte, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, anche l’episodio del furto di capo 4 dell’imputazione, avendo peraltro entrambi i correi – sia il ricorrente che il P ammesso di avere, insieme, prima della mezzanotte, ossia prima che avesse inizio l sequenza dei furti di cui ai capi 1 e 4, sottratto il ciclomotore di cui al capo 2, ovvero poi adoperato per la perpetrazione dei furti.
1.2. Quanto al secondo motivo che censura le valutazioni discrezionali afferen trattamento sanzíonatorio, è il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario c giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu comunque rilevanti, rimanendo tutti gli RAGIONE_SOCIALE disattesi o superati da tale valutazione (S 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione delle attenuanti generich richiede l’apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al
nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l’attribuzione di una s afflittiva, e sotto tale profilo ben può assumere quindi rilievo la circostanza che l’imputato n abbia offerto segni ai fini di una positiva valutazione in tal senso; ne consegue determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze atte generiche COGNOME insindacabili in cessazione ove siano sorrette – come certamente nel caso specie – da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/ Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 249163; Sez. n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 – d 23/02/2004, P.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 229768); di talché deve ritenersi gius il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valu laddove nel caso di specie, secondo la congrua valutazione della Corte di appello, gli elementi positivi emersi COGNOME stati già valutati ai fini del riconoscimento dell’attenua all’art. 62 n. 4 cod. pen., ancorchè tra i beni rubati vi fosse anche uno scooter de commerciale significativo, con la conseguenza che, in assenza di un comportamento processuale connotato da profili utili ai fini della valutazione in argomento, residuasse ai fini che occupano.
Il motivo sul punto è dunque anch’esso inammissibile, risultando la relativa decis supportate da motivazione non arbitraria che, come tale, riflette valutazione costit giudizio di merito insindacabile nella presente sede.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore de cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024.