Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stato condanNOME per furto aggravato.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In merito al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazion esaustiva e non illogica, mette in rilievo la negativa personalità dell’imputato, gravato da plu precedenti penali, e le modalità dei fatti, particolarmente aggressive e insidiose. La decisi della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurispruden legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, n è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quell decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valuta (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Quanto alla dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolv al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invec necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025