Attenuanti Generiche: L’Ammissione Tardiva Non Basta per lo Sconto di Pena
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento cruciale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle peculiarità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9127/2024) ribadisce un principio fondamentale: una tardiva ammissione di responsabilità, manifestata solo in sede di appello, non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione di questo beneficio se mancano altri elementi di segno positivo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente valutato la sua ammissione di responsabilità, sebbene avvenuta solo in quella fase del processo. La difesa riteneva che tale comportamento dovesse essere interpretato come un segnale positivo meritevole di una mitigazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato ‘aspecifico’. Secondo gli Ermellini, i giudici d’appello hanno agito correttamente e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La decisione impugnata aveva infatti valorizzato, in senso negativo, non solo la tardività dell’ammissione di colpa, ma anche e soprattutto la totale assenza di altri elementi favorevoli che potessero giustificare una riduzione della sanzione penale.
Le Motivazioni alla base del Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella riaffermazione di un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice fornisca una motivazione congrua, anche se sintetica, basata sull’assenza di elementi positivi da valorizzare. Non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento potenzialmente favorevole; basta un riferimento logico e coerente alla mancanza di fattori meritevoli di considerazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come l’ammissione di responsabilità, giunta solo in una fase avanzata del giudizio, non potesse assumere quel valore positivo tale da superare un quadro generale privo di altri aspetti favorevoli all’imputato. La Cassazione, citando precedenti conformi, ha quindi concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la speranza di ottenere le attenuanti generiche non può fondarsi su gesti tardivi e potenzialmente tattici, come un’ammissione di colpa in appello. La valutazione del giudice è globale e si basa su tutti gli elementi emersi durante l’intero percorso processuale. Per beneficiare di una riduzione di pena, è necessario che emergano concreti e genuini fattori positivi – come la condotta processuale, il ravvedimento, il risarcimento del danno – che dimostrino un’effettiva riconsiderazione critica del proprio operato. Un’ammissione tardiva, isolata da un contesto favorevole, rischia di essere vista come una mera strategia difensiva e, come tale, insufficiente a giustificare uno sconto di pena.
È sufficiente ammettere le proprie responsabilità in appello per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, una tardiva ammissione di responsabilità, avvenuta solo in sede di appello, non è di per sé un elemento sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, specialmente in assenza di altri elementi favorevoli.
Come deve motivare un giudice la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
La giurisprudenza consolidata, confermata da questa ordinanza, ritiene che sia sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo per motivare legittimamente il diniego delle attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte ne esamini il merito. La sentenza impugnata diventa così definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9127 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
163. 33671 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, anche in considerazione della tardività dell’ammissione di responsabilità da parte del ricorrente avvenuta solo in sede di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dando così seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il mancato riconoscimento delle generiche, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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