Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35354 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35354 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano che aveva condannato l’imputato per il reato di furto aggravato.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione per l’eccessivo aumento stabilito per la continuazione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si deduce mancanza di motivazione riguardo alla richiesta valutazione della storia personale dell’imputato, detenuto in una prigione libica e sofferente di disturbo post traumatico, come ampiamente illustrato nei motivi di gravame.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
In merito al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, e le modalità del fatto, particolarmente aggressive e insidiose. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Se 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, gebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Quanto al disposto aumento per la continuazione, è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice di merito, ne calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni
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abuso del potere discrezionale conferito dall’art. GLYPH 132 cod. pen (Sez. 6 -, n. 44428 del 05/10/2022 ,Rv. 284005 – 01). Nel caso di specie l’aumento per la continuazione disposto in relazione è pari a due mesi, e, come ritenuto con giudizio non manifestamente illogico dalle Corte territoriale, certamente congruo e contenuto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 30 settembre 2025.