Attenuanti Generiche: Quando il Diniego del Giudice è Inattaccabile
Il tema delle attenuanti generiche è cruciale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di flessibilità per il giudice nella commisurazione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito di negarle, sottolineando l’importanza di una motivazione logica e coerente.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per reati gravi, tra cui associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate, hanno presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza, comune a entrambi, riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. A loro avviso, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato elementi a loro favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sulla valutazione del motivo di ricorso come “manifestamente infondato”. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello nel negare le attenuanti era del tutto priva di vizi logici o contraddizioni evidenti, rendendo così l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito.
Le Motivazioni: Il Principio di Autosufficienza nella Valutazione delle Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione risiede nel principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, relativo all’onere motivazionale del giudice di merito. La Cassazione ha ribadito che, nel decidere sulle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È sufficiente, infatti, che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi. Una volta che il giudice ha individuato i fattori preponderanti che giustificano il diniego, tutti gli altri elementi di segno contrario si considerano implicitamente superati e disattesi dalla valutazione complessiva. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua. Inoltre, la Cassazione ha osservato che il contributo collaborativo degli imputati, uno dei possibili elementi a favore, aveva già trovato pieno riconoscimento attraverso l’applicazione di un’altra attenuante, quella speciale, nella sua massima estensione. Non erano emersi, quindi, elementi ulteriori e diversi che fossero stati illegittimamente omessi nella valutazione complessiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione è difficilmente censurabile in sede di legittimità, a condizione che sia supportata da una motivazione che non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di elementi positivi per ottenere automaticamente le attenuanti; è necessario dimostrare che il diniego del giudice sia viziato da un’evidente irragionevolezza o da un’omissione di valutazione su un elemento di tale portata da essere, da solo, decisivo.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché gli altri si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché l’unico motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e non presentava vizi evidenti.
La collaborazione degli imputati è stata ignorata dai giudici?
No, la collaborazione non è stata ignorata. Al contrario, il suo contributo ha trovato pieno riscontro nell’applicazione di un’altra attenuante (speciale) nella sua misura massima. La Corte ha ritenuto che questo aspetto fosse già stato adeguatamente valorizzato, e non vi erano altri elementi omessi che potessero giustificare anche le attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ACIREALE il 30/05/1981
NOME nato a CATANIA 1) 10/07/1969
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME e NOME ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all’art.416 bis cod. pen. per COGNOME NOME e per una serie di estorsioni aggravate ai sensi dell’art.416 bis 1 cod. pen. per NOME.
Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi con cui i ricorrenti contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4/5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( il contributo collaborativo degli imputati ha trovato pieno riscontro nell’applicazione dell’attenuante speciale nella sua misura massima non risultano elementi ulteriori e diversi che siano stati omessi).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
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