Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Bastano per il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali nel processo penale, capace di incidere notevolmente sull’entità della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i precedenti penali di un imputato possono essere, da soli, un motivo sufficiente per negare questo beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Pena per Furto
Il caso riguarda un uomo condannato in Corte d’Appello per il reato di furto pluriaggravato. Insoddisfatto della pena inflitta, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando due aspetti principali: l’erronea applicazione dei criteri per la determinazione della pena (art. 133 c.p.) e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), sostenendo un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Il ricorrente contestava, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse determinato una pena eccessiva senza adeguatamente giustificare il diniego della riduzione prevista per le attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. La motivazione della Corte si basa su due pilastri giurisprudenziali consolidati, che è utile approfondire.
La Valutazione della Personalità dell’Imputato
Il primo punto cruciale riguarda la motivazione del diniego delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione adeguata e non illogica. Nello specifico, la decisione di non concedere le attenuanti era stata fondata sulla “negativa personalità dell’imputato”, desunta dalla presenza di un precedente penale specifico.
La Cassazione ha ricordato che, secondo un orientamento consolidato, non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo argomento difensivo. È sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione del beneficio. In questo contesto, i precedenti penali sono considerati un elemento più che sufficiente, poiché attraverso di essi il giudice formula, anche implicitamente, un “giudizio di disvalore” sulla personalità del reo.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
Il secondo pilastro della decisione riguarda i limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Il ricorrente, lamentando un’errata applicazione dell’art. 133 c.p., chiedeva di fatto una nuova valutazione sulla congruità della pena.
La Corte ha ribadito che una simile censura è inammissibile in sede di legittimità. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle istanze precedenti. La determinazione della pena può essere contestata solo se è frutto di “mero arbitrio o di un ragionamento illogico”, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando specifici precedenti giurisprudenziali. In particolare, ha citato la sentenza n. 3896/2016, la quale chiarisce che la ratio dell’art. 62-bis c.p. non impone al giudice di merito una valutazione analitica di ogni deduzione difensiva. L’indicazione di elementi ostativi di preponderante rilevanza, come i precedenti penali, è una motivazione sufficiente. Inoltre, rifacendosi alla sentenza n. 5582/2014, ha sottolineato che la valutazione sulla congruità della pena è preclusa al giudice di legittimità, a meno che non emerga un palese vizio logico nella decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un indirizzo giurisprudenziale rigoroso ma chiaro: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici, rappresenta un ostacolo significativo che la difesa deve essere in grado di superare con argomenti solidi e pertinenti. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce l’importanza di non basare un ricorso in Cassazione su una mera richiesta di ricalcolo della pena, ma di individuare vizi di legittimità specifici, come l’illogicità manifesta della motivazione, per avere una reale possibilità di successo.
I precedenti penali sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il diniego delle attenuanti generiche è legittimo anche se motivato soltanto sulla base dei precedenti penali dell’imputato, poiché questi sono idonei a fondare un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Il giudice è obbligato a rispondere a tutte le argomentazioni della difesa quando nega le attenuanti generiche?
No, la Corte ha specificato che non è necessario per il giudice di merito esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, come i precedenti penali.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa nei gradi precedenti?
No, una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile nel giudizio di Cassazione. Tale valutazione può essere messa in discussione solo se la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45032 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASORIA il 16/11/1961
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente