Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Queste circostanze, previste dall’art. 62-bis del codice penale, consentono una riduzione della pena in base a elementi non tipizzati dal legislatore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa discrezionalità, affermando che il diniego può essere legittimamente fondato sui precedenti penali e sulla personalità negativa dell’imputato. Analizziamo la vicenda.
Il caso: Ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per furto in abitazione pluriaggravato. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui il beneficio era stato negato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua e sufficiente per giustificare il diniego delle attenuanti. La decisione si basa su due pilastri fondamentali: la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, e la gravità del fatto, caratterizzato da modalità di realizzazione particolarmente allarmanti.
Le motivazioni: la valutazione discrezionale sulle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nei principi che governano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ribadisce un orientamento consolidato, basato sui seguenti punti.
La sufficienza dei precedenti penali
La Corte chiarisce che il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singola argomentazione difensiva a favore della concessione delle attenuanti. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostano al riconoscimento del beneficio. In questo contesto, i precedenti penali dell’imputato possono assumere un ruolo decisivo. La loro presenza è sufficiente a formulare, anche implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità del reo, giustificando così il diniego delle attenuanti.
La personalità dell’imputato come elemento preponderante
La valutazione per le attenuanti generiche si fonda sugli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, che riguardano sia la gravità del reato sia la capacità a delinquere del colpevole. La Corte sottolinea che il giudice può basare la sua decisione anche su un solo elemento, se ritenuto prevalente. Pertanto, la personalità negativa del colpevole, così come l’entità del reato o le modalità di esecuzione, può essere di per sé sufficiente a giustificare la mancata concessione del beneficio, senza necessità di analizzare altri fattori.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza conferma che la valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, il quale non è vincolato a una disamina analitica di tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. La presenza di precedenti penali e una personalità incline a delinquere costituiscono elementi solidi e autonomi che possono legittimamente fondare una decisione di diniego. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente evidenziare aspetti marginalmente positivi, ma è necessario affrontare e contrastare in modo convincente gli elementi negativi valorizzati dal giudice, come la storia criminale dell’imputato.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, poiché questi elementi sono sufficienti per formulare un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Il giudice è obbligato a esaminare ogni singolo argomento della difesa per negare le attenuanti generiche?
No, la legge non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio.
Quali elementi, oltre ai precedenti penali, possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può basare il diniego su qualsiasi elemento indicato dall’art. 133 del codice penale che ritenga prevalente. Ad esempio, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione del fatto può essere ritenuto sufficiente per negare il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45020 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il 23/02/1987
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuta responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputata, gravata da altri precedenti penali e l’entità del fatto per le allarmanti modalità di realizzazione;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delttl ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente