Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME nato il 05/06/1978
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui gli artt.
73, comma A e 80 diP.R. 309/90 per avere illecitamente deten rto kg.
267,97424cii sostanza stupefacente del tipo hahshish.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo m
DtiVO di ricorso, nguadant il mancato riconoscimento dell’attenuante della
collaborazione, dietro l’apparente prospettazione del vizio di lec,ittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una cc lgrua
adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su correttH riteri di inferenza, e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Se o 6,
15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998 – 01.”In tema di reati con oernentl sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell’attenuante del ravve lirnento
operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 dei 1990, è ne :essario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano :atte l
conoscenze a disposizione del dichiarante”).
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle c.ir(,ostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso) è sostenuto da conferente
motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa per sonalità
dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, e l’eccezionale gravità del fa :to;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri erri -H?neuton stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 2′ 5826 01 “In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone ai giudice cl merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, c ssendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime )ossorio essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un gii dizio di disvalore sulla sua personalità:
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la cene. Jra che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determ nazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 582 del 30/09/2013 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmissit le, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della sc -nrna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Caspa delle ammende.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente