Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8731 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8731 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 26/11/2024, emessa in sede di giudizio di rinvio, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 216, comma 1, Legge fallimentare alla pena di anni tre di reclusione e riduceva ad anni tre la durata della pena accessoria inflitta;
Ritenuto che con un unico articolato motivo si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché manca ogni richiamo ai parametri dell’art. 133 cod. pen.;
che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01);
che se l’incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di nneritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell’imputato e rileva l’assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest’ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01);
che la ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decio it 26 febbraio 2026
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2 -5 MA 2026
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