Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione Conferma il Diniego
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione discrezionale del giudice di merito riguardo a questo beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e, in particolare, il fatto che non fossero state considerate prevalenti sulla recidiva contestata. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse applicato erroneamente gli articoli 133 e 62-bis del codice penale, fornendo una motivazione carente su questo punto cruciale.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, la sentenza impugnata era sorretta da un apparato argomentativo solido e coerente. La Corte d’Appello aveva, infatti, giustificato il proprio diniego basandosi su elementi concreti e pertinenti. La decisione non era quindi frutto di un arbitrio, ma di una ponderata valutazione degli elementi a disposizione.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e circostanze attenuanti rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha ribadito che questo tipo di valutazione sfugge al suo sindacato di legittimità, a meno che non emerga un vizio logico manifesto o un puro arbitrio.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fondato il diniego delle attenuanti generiche su due pilastri:
1. La personalità negativa dell’imputato: emersa dalla presenza di precedenti penali, anche specifici, che indicavano una persistente inclinazione a delinquere.
2. L’entità del fatto: la gravità del reato commesso è stata considerata un ulteriore elemento a sfavore della concessione del beneficio.
Questa motivazione è stata ritenuta logica, coerente e non contraddittoria, e pertanto immune dalle censure sollevate dal ricorrente. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente il caso e le prove, ma solo verificare che il percorso argomentativo seguito sia corretto dal punto di vista giuridico e logico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale stabile: per ottenere una riforma in Cassazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare la severità del giudizio di merito. È invece necessario dimostrare che la decisione del giudice sia palesemente illogica, irragionevole o basata su argomenti errati o inesistenti. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quali motivi i giudici di merito hanno negato le attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa della personalità negativa dell’imputato, evidenziata da precedenti penali anche specifici, e della particolare entità del fatto reato commesso.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione sulla concessione delle attenuanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione, poiché si tratta di una valutazione discrezionale del giudice. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione della sentenza non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Qual è stata la decisione finale della Corte e quali conseguenze ha avuto per il ricorrente?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti anche specifici e l’entità del fatto.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore