Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? Il Parere della Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della discrezionalità del giudice e i motivi che possono legittimamente portare a un diniego, anche in presenza di alcuni elementi favorevoli.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’imputato lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato alcuni elementi a suo favore, insistendo per una riconsiderazione che portasse a una riduzione della pena. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione fornita dai giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato come ‘manifestamente infondato’. Secondo gli Ermellini, la motivazione della sentenza impugnata era del tutto priva di illogicità evidenti e quindi incensurabile in sede di legittimità. La decisione si fonda su un principio consolidato, richiamato esplicitamente nell’ordinanza, che definisce l’ambito del potere decisionale del giudice di merito in materia di attenuanti generiche.
Le Motivazioni del Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione risiede nella riaffermazione di un importante principio giurisprudenziale. La Cassazione ha specificato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano valorizzato elementi negativi ritenuti preponderanti, quali:
1. Il comportamento processuale non collaborativo tenuto dall’imputato.
2. L’assenza di ulteriori elementi di segno positivo che potessero giustificare la concessione del beneficio.
La Corte ha chiarito che, una volta che il giudice ha individuato questi elementi decisivi e ha costruito su di essi una motivazione logica, tutti gli altri argomenti (favorevoli o contrari) si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Non è quindi necessaria una disamina puntuale di ogni singolo aspetto sollevato dalla difesa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione insegna che non è sufficiente elencare una serie di circostanze potenzialmente positive per ottenere automaticamente il beneficio. Se il giudice individua elementi negativi di peso, come un atteggiamento non collaborativo, e li pone a fondamento di una motivazione coerente, la sua decisione è difficilmente attaccabile in Cassazione. La conseguenza diretta per il ricorrente, in questo caso, non è stata solo la conferma della decisione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi inammissibili.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalle parti?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, rimanendo tutti gli altri implicitamente superati da tale motivazione.
Quali elementi sono stati considerati decisivi in questo caso per negare il beneficio?
I giudici hanno ritenuto decisivi il comportamento processuale non collaborativo tenuto dall’imputato e l’assenza di ulteriori elementi di segno positivo che potessero giustificare la concessione delle attenuanti.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Oltre a non ottenere la revisione della sentenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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4RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ove si valorizzano il comportamento processuale non collaborativo tenuto dall’imputato e l’assenza di ulteriori elementi di segno positivo a suffragio della concessione del beneficio, quali circostanze ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.