Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 24/03/1969
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di COGNOME;
Letto che il primo motivo di impugnazione, con cui si deduce il vizio di
ritenuto motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato: la
Corte di merito con apparato argomentativo esente da vizi logici e aderenti alle risultanze processuali, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano,
in particolare, le pagg.7-8) valorizzando congiuntamente plurimi elementi fattuali
(non valutabili in questa sede) ritenuti idonei ad integrare l’elemento costitutivo degli artifizi e raggiri integranti il reato di truffa ed il dolo di reato.
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di ritenuto
motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità
cod. pen., è pure manifestamente infondato avendo la Corte di cui all’art. 131
bis di merito ritenuto sussistente la condizione ostativa della abitualità del
comportamento, fondandola sui numerosi precedenti penali della stessa indole annotati sul certificato del casellario giudiziale ( pagina 8 e 9 della sentenza
impugnata);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole del vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è, del pari, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di un costrutto argomentativo esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nel caso di specie i giudice di merito ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici ed il rilevante danno causato con riferimento alle condotte di reato non prescritte;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025