Attenuanti generiche: quando i precedenti penali giustificano il diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati della valutazione del giudice penale, in quanto permette di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali può essere un elemento sufficiente e decisivo per negare tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il caso in esame
Un imputato, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la sua decisione di negare il beneficio, ignorando elementi favorevoli all’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse “meramente reiterativo”, ovvero una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La decisione si fonda su due pilastri consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
La valutazione discrezionale del giudice
In primo luogo, la Corte ricorda che, nel decidere sulla concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti o desumibile dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Tutti gli altri aspetti, se non menzionati, si considerano implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva.
Il peso dei precedenti penali
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale del caso, la Cassazione ha confermato che il diniego delle attenuanti era pienamente giustificato. La motivazione della Corte d’Appello, infatti, si basava su un “rilievo assorbente”: i precedenti penali dell’imputato. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente, da solo, a giustificare la decisione di non concedere il beneficio, rendendo superflua l’analisi di altri eventuali fattori positivi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e lineari. Il ricorso è inammissibile perché non contesta la logicità o la correttezza giuridica della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni già risolte. La Corte d’Appello ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, individuando nei precedenti penali dell’imputato un indicatore di una personalità non meritevole del trattamento sanzionatorio più mite che le attenuanti comportano. La valutazione negativa espressa dal giudice di merito, basata su un elemento così concreto e significativo, non necessita di ulteriori argomentazioni per essere considerata valida e congrua.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di grande rilevanza pratica. La biografia criminale di un imputato può costituire l’unico e sufficiente motivo per negare le attenuanti generiche. Questa pronuncia serve anche da monito: i ricorsi per Cassazione devono sollevare vizi di legittimità concreti e non possono limitarsi a una sterile riproposizione delle argomentazioni difensive già esposte e rigettate nei gradi di merito. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della decisione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso riguardante le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘meramente reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dalla corte inferiore con una motivazione congrua e corretta.
Un giudice deve sempre analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa per le attenuanti generiche?
No, secondo la sentenza, non è necessario. Il giudice può limitarsi a fare riferimento agli elementi che considera decisivi per la sua valutazione, e tutti gli altri si intendono implicitamente respinti o superati da tale analisi.
Qual è stato il motivo decisivo per negare le attenuanti generiche in questo caso specifico?
Il fattore decisivo e ‘assorbente’ è stato il rilievo attribuito ai precedenti penali dell’imputato. Questo elemento è stato ritenuto da solo sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 31/10/1960
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il qua si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile perché meramente reiterativ di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione;
considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di meri non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509):
rilevato che nel caso di specie il diniego delle attenuanti generiche risulta giustifica rilievo assorbente attribuito ai precedenti dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle aqnmende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere NOME
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