Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Legittimamente Negarle?
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché può incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, ma rientra nel potere discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, chiarendo come il diniego possa essere fondato anche su un unico elemento considerato decisivo.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato alcuni elementi a favore dell’imputato. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva fondato la propria decisione principalmente su un fattore ritenuto preponderante: la notevole entità dell’evasione contestata, considerata un indicatore della gravità del reato.
La Valutazione del Giudice e il Diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha colto l’occasione per riaffermare un principio consolidato nella giurisprudenza. Il giudice di merito, nel decidere sulla concessione delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato.
Il Principio della Valutazione Complessiva
Il fulcro della decisione risiede nella facoltà del giudice di fondare la propria motivazione sull’elemento che ritiene prevalente e decisivo. Come stabilito dalla legge (in particolare dall’art. 133 del codice penale), il giudice valuta diversi parametri, tra cui la gravità del reato e la personalità del colpevole. Se uno di questi elementi, come l’entità del danno o le modalità dell’azione, assume un peso tale da oscurare gli altri fattori positivi, può da solo giustificare il diniego del beneficio.
Questa valutazione costituisce un “giudizio di fatto”, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione fornita è logica, coerente e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello pienamente legittima. La motivazione, incentrata sull’entità dell’evasione, è stata giudicata congrua e sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti. I giudici hanno sottolineato che non è richiesta una “specifica apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato”.
Richiamando precedenti pronunce, la Corte ha ribadito che anche un solo elemento negativo, relativo alla personalità del colpevole o alla gravità del reato, può essere sufficiente a sorreggere la decisione di diniego. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, data la colpa nella proposizione di un’impugnazione priva di valide argomentazioni giuridiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Per la difesa, evidenzia che per contestare efficacemente un diniego di attenuanti generiche non è sufficiente elencare elementi a favore dell’imputato, ma è necessario dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito. Per i giudici, conferma l’ampia discrezionalità nella ponderazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p., legittimando una motivazione sintetica ma focalizzata sugli aspetti ritenuti più rilevanti per la decisione. La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui il giudizio sulla concessione delle attenuanti è un tipico apprezzamento di merito, difficilmente censurabile dinanzi alla Corte di Cassazione.
È possibile per un giudice negare le attenuanti generiche basandosi su un unico elemento?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può negare le attenuanti generiche basando la sua motivazione anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, come la gravità del reato o la personalità del colpevole.
Il giudice è obbligato a motivare specificamente su ogni fattore attenuante richiesto dalla difesa?
No, non è obbligato. La motivazione può essere fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, purché sia congrua e non contraddittoria, senza che sia necessario un apprezzamento specifico per ciascuno dei fattori indicati dalla difesa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione su questo punto viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, poiché si presume una colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA 11 16/07/1973
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
La corte ha ben illustrato le ragioni del diniego delle invocate attenuanti generiche alla luce della entità dell’evasione, in linea con il principio per cui la sussisl:elza circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggettD di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti li uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Cari li, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del dinieqc delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ec ,itto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo e emento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle mocla ità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3151)9 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitilIA, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somna di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pr)fili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi..
Così deciso in Roma il 14.3.2025.