Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qua la Corte di appello di Roma lo ha condanNOME in relazione al reato di cui all’art. 73, comm d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, essendosi il giudice indebitamen discostato dal minimo edittale, pur avendo escluso la continuazione, trattandosi di un’uni condotta di detenzione; con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione al manca riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
I motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzioNOMErio, le cui determinaz riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaurient ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel richiamare i parametri di cui all’art. 1 pen., ha fatto riferimento, in particolare, alla capacità a delinquere del reo in considerazi suoi numerosi precedenti penali, e ha pertanto confermato la medesima pena base fissata dal primo giudice, pari a un anno e mesi nove di reclusione, leggermente superiore al minimo edittale nella misura di sei mesi.
In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si precisa che diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanz di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giud a quo ha ravvisato l’assenza di elementi positivi e favorevoli, neppure dedotti dal ricorrente ha richiamato assai genericamente il comportamento processuale e il ricorso a riti processual alternativi.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ri senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente