Attenuanti Generiche: Quando la Discrezionalità del Giudice è Insindacabile
L’applicazione delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con eventuali aggravanti rappresentano uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui la discrezionalità del giudice gioca un ruolo fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5262/2024, ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui questa discrezionalità può essere esercitata e le condizioni che rendono un ricorso contro la determinazione della pena inammissibile.
Il Caso: La Richiesta di una Pena Più Lieve
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando l’eccessività della pena inflittagli. Nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non le avesse bilanciate in modo più favorevole, portando a una sanzione sproporzionata. La difesa contestava, in sostanza, il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, auspicando una loro prevalenza che avrebbe comportato una significativa riduzione della pena.
Il Giudizio sulle Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione sulla presunta violazione degli articoli 133 e 62-bis del codice penale. Secondo la sua tesi, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui, pur riconoscendo l’esistenza di circostanze positive, avesse deciso di non farle prevalere nel computo finale della pena. Il motivo del ricorso è stato però giudicato dalla Suprema Corte come ‘a-specifico’ e ‘reiterativo’.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, fornito una motivazione congrua e logica. La decisione di secondo grado faceva riferimento alla gravità del reato e alla particolare intensità del dolo (l’intenzione cosciente e volontaria di commettere il fatto illecito) per giustificare la congruità della pena, che peraltro era già stata ridotta rispetto a quella stabilita in primo grado.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di comparazione tra circostanze opposte (aggravanti e attenuanti) è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Questo significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la loro decisione non sia frutto di un ‘mero arbitrio’ o di un ‘ragionamento illogico’.
Nel caso specifico, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è stata ritenuta sufficiente. I giudici di legittimità hanno ricordato che, per giustificare un giudizio di equivalenza tra circostanze, basta che il giudice di merito la ritenga la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena al caso concreto. Non è necessario un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento, purché la decisione appaia logica nel suo complesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze sono prerogative del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare questa valutazione, senza evidenziare vizi di logica manifesta o violazioni di legge, è destinato all’inammissibilità. Per l’imputato, ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione ‘irrituale’. Questa decisione serve da monito: la contestazione della pena in sede di legittimità richiede l’individuazione di specifici e concreti errori giuridici o logici nella sentenza impugnata, e non una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti.
 
Perché il ricorso sul bilanciamento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘a-specifico’ e ‘reiterativo’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica per la pena inflitta, basata sulla gravità del reato e l’intensità del dolo, rendendo la contestazione infondata.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non riesamina il merito della decisione, inclusa la quantificazione della pena. Il suo compito (sindacato di legittimità) è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Può annullare una decisione sulla pena solo se la motivazione è mancante, palesemente illogica o arbitraria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della ‘colpa connessa all’irritualità dell’impugnazione’.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5262  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di eccessività della pena, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali lamenta il mancato bilanciamento più favorevole;
ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente ha invocato un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche è a-specifico oltre che reiterativo, posto che la Corte territoriale ha motivato congruamente (attraverso il riferimento alle gravità del reato e alla particolare intensità del dolo), le ragioni della congruità della pena così come determinata, peraltro in riduzione rispetto a quella del Giudice di primo grado;
ritenuto che tale motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore