Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più significativi della discrezionalità del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su come elementi quali i precedenti penali e l’entità della pena possano legittimamente fondare la decisione di non concedere tale beneficio. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza, emessa all’esito di un giudizio celebrato con rito abbreviato, è stata confermata dalla Corte d’Appello. Nonostante la conferma della responsabilità penale, la difesa ha deciso di proseguire la battaglia legale, presentando ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare un punto specifico della decisione dei giudici di merito: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche al Centro del Ricorso
L’unico motivo di ricorso proposto dalla difesa si basava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per cui aveva deciso di negare le attenuanti generiche. Questo beneficio, se concesso, avrebbe potuto comportare una significativa riduzione della pena inflitta.
La difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione della corte territoriale fosse insufficiente o illogica, non avendo valorizzato eventuali elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente e sufficientemente motivata. I giudici di merito avevano infatti individuato due elementi decisivi e rilevanti per negare il beneficio: i precedenti penali da cui l’imputato era gravato e l’entità stessa della pena inflitta.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che spetta al giudice delle fasi precedenti. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia supportata da una motivazione non manifestamente illogica. Nel caso di specie, il riferimento ai precedenti penali è stato considerato un fattore più che legittimo per esprimere un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato e, di conseguenza, per escludere la concessione del beneficio. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse alcun vizio nella decisione impugnata.
Conclusioni: La Discrezionalità Motivata del Giudice
L’ordinanza in esame conferma che la presenza di un curriculum criminale rappresenta un ostacolo significativo all’ottenimento delle attenuanti generiche. La decisione della Corte di Cassazione sottolinea come la discrezionalità del giudice nel concedere o negare tale beneficio debba essere sempre ancorata a elementi concreti e a una motivazione logica e coerente. Un passato criminale non solo testimonia una propensione a delinquere, ma può essere legittimamente interpretato dal giudice come un indicatore di una personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Avere precedenti penali impedisce in automatico la concessione delle attenuanti generiche?
No, non è un automatismo, ma costituisce un elemento molto rilevante che il giudice può usare per motivare adeguatamente la decisione di negare il beneficio, come avvenuto in questo caso.
Per quale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo al vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, basata sui precedenti penali e sull’entità della pena, fosse sufficiente e logica.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45414 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45414 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la della Corte d’appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità dell’imputa ai delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dichiarata, all’e celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare di Bari.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ge manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale con motivazione suff evidenziato, quali elementi decisivi e rilevanti ai fini del diniego del benefici penali dai quali l’imputato è gravato, in uno con l’entità della pena inflitta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente