Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3703 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/ per aver detenuto e ceduto dietro corrispettivo economico sostanza stupefacente del tipo hashish e per aver detenuto presso la propria abitazione sostanza stupefacente del medesimo tipo, ammontante complessivamente a grammi 111,8 da cui sono ricavabili 1.175,44 dosi medie singole.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legg vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al determinazione del trattamento sanzionatorio
In ordine alla prima doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta c il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli riten o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitti della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è grava ricorrente, evidenziando che si riferiscono a reati specifici in materia di stupefacenti, circo che denota una persistente inclinazione a delinquere.
Al riguardo, si osserva che l’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare a del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anch quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e de personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di u spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione dell’art.99 cod. pen. (Se n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444).
Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato il dato ponderale, la rilevante quantità d ricavabili (1.175,44 circa di dosi medie singole), le modalità seriali e il contesto di sist operatività, come dimostrato dalla disponibilità di un quantitativo considerevole di sostanza frazionata e pronta per la vendita al dettaglio, elementi che assumono valenza negativa e l’inclinazione a delinquere. In ordine alla condotta del reo susseguente al reato, si osserva la Corte territoriale ha vagliato espressamente tale profilo dando atto che il ricorrente non a manifestato effettivi atteggiamenti di resipiscenza e che la confessione del COGNOME assume poca rilevanza, considerando che è stata resa quando le prove erano già incontrovertibili.
Per le medesime ragioni il giudice di merito ha ritenuto congrua e proporzionata la pen determinata dal primo giudice.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
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Il Presidente