Circostanze Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano di Più
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato per decidere se applicare una riduzione di pena. Ma cosa accade quando la bilancia della giustizia deve soppesare elementi favorevoli alla difesa e una storia criminale significativa? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la biografia criminale dell’imputato può legittimamente giustificare il diniego di questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in Corte d’Appello per reati gravi, quali rapina aggravata e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. La difesa aveva impugnato la sentenza lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente il suo diniego. Secondo il ricorrente, vi erano elementi che avrebbero dovuto indurre i giudici a una maggiore clemenza e, quindi, a una pena più mite.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era non solo presente, ma anche del tutto congrua e priva di vizi logici. La decisione di non concedere le attenuanti si basava su un’attenta ponderazione degli elementi a disposizione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio di prevalenza. La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente ritenuto “recessivi” gli elementi positivi portati dalla difesa rispetto alla gravità dei precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato. In altre parole, la “biografia criminale” dell’individuo è stata considerata un indicatore così negativo da annullare la valenza di qualsiasi altro fattore potenzialmente favorevole.
Questa valutazione è pienamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato diverse sentenze precedenti che affermano come, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice possa e debba valorizzare tutti gli elementi della personalità del reo, inclusi i suoi precedenti. Un passato criminale significativo può essere interpretato come un sintomo di una personalità non meritevole del trattamento sanzionatorio più mite previsto dalle attenuanti.
Conclusioni: L’Importanza della Biografia Criminale
L’ordinanza in esame consolida un importante principio giuridico: la valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un mero calcolo matematico, ma un giudizio complesso sulla meritevolezza dell’imputato. Un passato segnato da reati, specialmente se della stessa natura di quello per cui si procede, è un fattore che il giudice può legittimamente considerare decisivo per negare il beneficio. La decisione dimostra che il percorso di vita di un individuo e le sue scelte passate hanno un peso determinante nel definire l’entità della risposta sanzionatoria dello Stato, precludendo sconti di pena a chi non dimostra di meritarli.
Un imputato con precedenti penali può ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma è più difficile. Il giudice valuterà tutti gli elementi e può decidere che i precedenti penali, specialmente se gravi e specifici, dimostrino che l’imputato non è meritevole di una riduzione della pena, negando quindi il beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha giudicato che la motivazione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti era logica e coerente, basandosi correttamente sul peso negativo dei precedenti penali dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36821 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava l’affermazione di responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di una pistola;
considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha reso sul punto una congrua e non illogica motivazione (pag. 4 della sentenza impugnata), sottolineando la recessività degli elementi valorizzati dalla difesa rispetto ai precedenti penali, anche specifici, che militano a carico dell’odierno ricorrente, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza della biografia criminale dell’imputato ai fini della meritevolezza della diminuente ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente