Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: Quando il Passato Determina il Futuro
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato per calibrare la sanzione. Ma cosa succede quando l’imputato ha un passato costellato di precedenti penali? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo come la presenza di un curriculum criminale possa legittimamente precludere l’accesso a benefici di legge, inclusa la sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un uomo condannato per il reato di falsità materiale. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, negando sia l’applicazione delle attenuanti generiche sia la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. L’imputato, non rassegnato, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge proprio su questi due punti cruciali.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici. La motivazione fornita dai giudici di merito è stata ritenuta adeguata e coerente con i principi consolidati della giurisprudenza.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si basa su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Peso dei Precedenti Penali
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la “totale assenza di elementi positivamente valutabili” a favore dell’imputato. L’elemento decisivo che ha orientato la scelta dei giudici è stata la presenza di “plurimi precedenti penali” a suo carico.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, i quali, implicitamente, prevalgono su tutti gli altri. Nel caso di specie, il considerevole curriculum criminale dell’imputato è stato considerato un fattore così rilevante da superare qualsiasi altra possibile considerazione positiva.
La Prognosi Sfavorevole per la Sospensione Condizionale della Pena
Anche per quanto riguarda il diniego dei benefici di legge, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ineccepibile. I giudici avevano espresso un “giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati”. Questa previsione negativa non si basava sulla semplice gravità del reato commesso, ma su un’analisi più approfondita della personalità dell’imputato.
La Corte ha osservato come la “reiterazione nel tempo della condotta illecita” e “la commissione di fatti illeciti” fossero indicatori di una spiccata capacità a delinquere. La valutazione del giudice, quindi, non si è limitata a un giudizio astratto, ma ha esaminato l’incidenza concreta dell’illecito sulla personalità del soggetto, evidenziando aspetti soggettivi che orientavano verso una prognosi negativa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: i precedenti penali di un imputato hanno un peso determinante nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche e di altri benefici come la sospensione condizionale della pena. Una storia criminale significativa può legittimamente fondare un giudizio di prognosi sfavorevole, portando il giudice a negare tali benefici. La decisione dimostra come la discrezionalità del giudice, se ancorata a elementi concreti e oggettivi come i precedenti e la personalità del reo, e supportata da una motivazione logica, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha negato le attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e della totale assenza di elementi positivi da poter valutare a suo favore. La giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente che il giudice si basi sugli elementi ritenuti decisivi, come in questo caso il passato criminale del soggetto.
Su quale base è stata rifiutata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata rifiutata sulla base di un giudizio di prognosi sfavorevole. I giudici hanno ritenuto probabile che l’imputato commettesse nuovi reati in futuro, data la reiterazione nel tempo di condotte illecite che dimostravano una spiccata capacità a delinquere.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e contro l’imputato per negare le attenuanti?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14292 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTRON UOVO DI SICILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 12 settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Busto Arsizio in ordine al reato di cui all’art. 482 del cod. pen. in relazione all’art 477 del cod. pen.;
-Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, qui riuniti – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione – sono manifestamente infondati:
quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata che (pag.5) con motivazione immune da vizi logici ha valorizzato la totale assenza di elementi positivamente valutabili in conseguenza della presenza di plurimi precedenti penali a carico dell’imputato e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tele valutazione;
quanto al diniego dei benefici invocati, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione degli stessi argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l’applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024