Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – Sezion distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto de 17/05/2022, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l’effetto, lo aveva condannat alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando manifesta violazione della legge penale e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in rela agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen.
La doglianza inerente alla mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-b cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in qua semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati da giudice di merito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilit particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia c dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis pen., laddove si tratti di elemento considerato evidentemente decisivo (Sez. 3 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d’appello di Lecce ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della personalità ritenuta negativa del soggetto, essendo questi gravato da un rilevante corredo pregiudizi di allarmante natura, oltre che da due precedenti concernenti fatti identica natura, rispetto a quelli per i quali si procede.
La sentenza impugnata rileva inoltre come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibil assumendo invece rilievo dirimente proprio i sopra evidenziati precedenti penali A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, oltre che esp in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste deduzioni aspecifiche e assertive – sulla necessità, da parte della Corte territo di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corr e puntuali considerazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato giudice di merito, laddove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall
133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di element che si assumono indebitamente pretermessi, nell’apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.
La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di pr di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertan restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.