Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASERTA il 21/03/1969
avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale COGNOME NOME era
stato condannato per il reato di cui all’art. 116 comma 15 CdS.
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,
purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del
concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv.
271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli alt disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha negativamente considerato i plurimi precedenti penali a carico dell’imputato, di cui ben cinque specifici.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico o rr t A sI te al pagamento delle t 111″0spese processuali e della somma di euro tremila e all D 4; Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 2 aprile 2025.