Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea il Peso dei Precedenti Penali
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di un passato criminale significativo possa essere un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio, anche senza un’analisi minuziosa di ogni altro elemento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte lamentando la decisione della Corte d’Appello di non concedergli le attenuanti generiche. Il motivo centrale del ricorso era, appunto, il presunto vizio di motivazione su questo specifico punto della sentenza.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre censure già correttamente esaminate e respinte dal giudice di merito. La decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche è stata ritenuta immune da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della pronuncia risiede nei principi giuridici che la Corte ha ribadito riguardo alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È sufficiente, infatti, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato un elemento negativo di peso preponderante: l’assenza di elementi positivi di valutazione a fronte di molteplici condanne definitive per reati eterogenei. In altre parole, la storia criminale dell’imputato, caratterizzata da numerosi e diversi precedenti, è stata considerata un fattore talmente rilevante da superare e rendere irrilevante ogni altro potenziale elemento a favore. La motivazione del diniego era, quindi, fondata su un argomento giuridico solido e corretto, che rendeva il ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche non è un mero calcolo matematico di elementi positivi e negativi. La presenza di un curriculum criminale significativo può, di per sé, costituire una ragione sufficiente e logicamente ineccepibile per negare il beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione basato unicamente sulla mancata valorizzazione di alcuni elementi favorevoli, a fronte di un passato criminale pesante, ha scarse probabilità di successo. La discrezionalità del giudice di merito, se esercitata con una motivazione logica e incentrata sugli aspetti più rilevanti, risulta difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il giudice può negare le attenuanti generiche fondando la sua decisione sull’assenza di elementi positivi di valutazione a fronte di molteplici e variegate condanne definitive, ritenendo questo un fattore decisivo.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice è obbligato a esaminare tutti gli argomenti favorevoli presentati dalla difesa?
No, non è necessario. La Corte ha ribadito il principio secondo cui è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, poiché la loro valutazione assorbe e supera tutti gli altri elementi non menzionati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato a NOVARA il 26/04/1997
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod.
pen.);
esaminato il motivo di ricorso.
OSSERVA
Il motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 6), sottolineando l’assenza di elementi positivi di valutazione a fronte di molteplici condanne definitive per reati eterogenei.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/0 2025.