Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Cassazione Fa Chiarezza
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come i precedenti penali, anche se molto datati, influenzino questa valutazione. La Corte ha stabilito che la loro esistenza, pur non impedendo la concessione del beneficio, può legittimamente limitare l’entità della riduzione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava che, pur essendo state concesse le attenuanti generiche, la riduzione di pena applicata non era stata la massima possibile. Il motivo del contendere risiedeva nella valutazione dei precedenti penali del ricorrente: secondo la difesa, la loro risalenza nel tempo avrebbe dovuto renderli irrilevanti ai fini della quantificazione dello sconto di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, ritenendo la sua valutazione né illogica né contraddittoria. La decisione si fonda su un principio cardine: la concessione delle attenuanti non equivale a una cancellazione del passato dell’imputato.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della loro ‘portata’. La Corte spiega che il giudice di merito ha correttamente considerato tutti gli elementi a disposizione:
1. Elementi Positivi: Sono stati riconosciuti fattori favorevoli all’imputato, tanto da giustificare la concessione delle attenuanti.
2. Elementi Negativi: Al contempo, i precedenti penali, sebbene datati, sono stati tenuti in considerazione. La loro ‘risalenza’, sottolinea la Corte, non ne determina la ‘cancellazione’. Essi rimangono un dato oggettivo della storia personale dell’imputato che il giudice non può ignorare.
La Corte d’Appello, quindi, ha operato un bilanciamento: ha concesso il beneficio ma ha ‘pesato’ i precedenti per stabilire una riduzione di pena adeguata al caso concreto, senza spingersi fino al massimo consentito dalla legge. Questo esercizio di discrezionalità, se logicamente motivato come nel caso di specie, è incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la pratica legale: i precedenti penali hanno un peso specifico nella commisurazione della pena, anche quando si ottengono le attenuanti generiche. La decisione chiarisce che la loro anzianità può attenuarne la gravità, ma non li annulla. Per la difesa, ciò significa che non si può pretendere un ‘colpo di spugna’ sul passato, ma si deve argomentare sul perché, nonostante i precedenti, l’imputato meriti comunque una pena più mite. Per i giudici, viene confermato l’ampio potere discrezionale nel bilanciare tutti gli aspetti della personalità dell’imputato per giungere a una pena giusta ed equa.
I precedenti penali molto vecchi impediscono la concessione delle attenuanti generiche?
No, secondo la sentenza, precedenti penali risalenti non ostano di per sé alla concessione delle attenuanti generiche, specialmente se accompagnati da dati positivi sulla condotta attuale dell’imputato.
Se vengono concesse le attenuanti generiche, i precedenti penali non hanno più alcun valore?
No, la concessione delle attenuanti non ‘cancella’ i precedenti. Il giudice li considera ancora validi per determinare l’entità della riduzione di pena, potendo decidere di applicare uno sconto inferiore al massimo previsto.
Qual è il ruolo del giudice nel valutare i precedenti penali datati?
Il giudice ha il compito di bilanciare i precedenti penali datati con altri elementi, sia positivi che negativi, relativi alla personalità dell’imputato. La loro risalenza nel tempo è un fattore da considerare, ma non ne elimina la rilevanza nel determinare la misura finale della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 02/07/1977
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è illogica o contraddittoria è la valutazione dei considerando precedenti penali risalenti / che, non ostano alla concessione delle attenuanti medesimi precedenti – la cui risalenza, cancel zione, come in sostanza vo brrebbe la ,kuvAhllí GLYPH (intrigk. GLYPH it vu -ti pena0oneel massimo consèfitito dalla legge. inammissibile, siccome tutt’altro che giudici nel punto criticato, laddove pur assieme alla presenza di dati positivi, generiche, tiene pur sempre conto dei ovviamente, non ne determina la difesa -, per stabilire una riduzione di
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Co i s isiigliere estens re Il Presidente