Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato per modulare la pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un passato criminale significativo può giustificare pienamente il diniego di questo beneficio. Analizziamo insieme questa decisione per capire come i precedenti penali influenzino il giudizio sulla meritevolezza delle attenuanti.
Il Caso: Ricorso Contro il Diniego del Beneficio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, una decisione che l’imputato ha contestato fino all’ultimo grado di giudizio. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente la sua scelta, ignorando elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione di pena. L’argomento centrale del ricorso era, dunque, un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte e l’Importanza delle Motivazioni sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza, ma si è concentrata sulla correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici supremi, il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo adeguato e logicamente coerente, rendendo di fatto il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente basato il proprio giudizio su elementi concreti e oggettivi: i numerosi precedenti penali e i procedimenti penali ancora pendenti a carico del ricorrente. Questi fattori sono stati considerati indicatori di una spiccata capacità a delinquere e di una personalità non meritevole del beneficio della riduzione di pena. La motivazione della corte inferiore non è stata ritenuta né mancante né illogica, ma al contrario, pienamente sufficiente a giustificare la decisione presa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata attraverso una motivazione congrua e logica. Quando il diniego si fonda su elementi solidi come la storia criminale dell’imputato, un ricorso in Cassazione basato su un presunto vizio di motivazione ha scarse probabilità di successo. La decisione conferma che il passato di un individuo, attestato dai precedenti penali, gioca un ruolo determinante nel delineare il suo profilo e, di conseguenza, nell’influenzare l’entità della sanzione penale.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che i numerosi precedenti penali e i procedimenti pendenti possono essere considerati elementi sufficienti per motivare adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e adeguata per la sua decisione, basandola sui precedenti penali dell’imputato. La Cassazione, quindi, non ha riscontrato alcun vizio nel ragionamento dei giudici di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIVORNO il 07/04/2000
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti penali e i procedimenti penali pendenti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurchnila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ainm nde.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consiglj,estensore
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Il Presidente