Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Contano più di Tutto
Le attenuanti generiche, disciplinate dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46631/2023) ha ribadito un principio cruciale: una lunga e ininterrotta carriera criminale può essere, da sola, un motivo sufficiente per negarle. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per un reato in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità). L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato tutti gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È invece sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la valutazione complessiva.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel valore attribuito ai precedenti penali dell’imputato. La Corte ha sottolineato come il giudice d’appello avesse correttamente evidenziato ‘la lunga serie di precedenti, di cui molti anche specifici, dimostrativi di un ininterrotto iter criminale’.
Questo elemento è stato considerato talmente preponderante da superare e rendere irrilevanti tutti gli altri eventuali aspetti positivi che la difesa avrebbe potuto presentare. La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 28535 del 2014), consolidando il principio secondo cui la valutazione negativa della personalità del reo, desunta dai suoi numerosi e significativi precedenti penali, è una ragione valida e autosufficiente per giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
In pratica, la persistenza nel commettere reati dimostra una personalità non meritevole del trattamento sanzionatorio più mite che le attenuanti comporterebbero.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una chiara indicazione pratica sia per gli imputati che per i loro difensori. La concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Un passato criminale significativo e persistente rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per ottenere questo beneficio. La decisione conferma che, in fase di valutazione della pena, la biografia criminale dell’imputato ha un peso specifico enorme, capace di neutralizzare altri elementi che, isolatamente considerati, potrebbero giocare a suo favore. Pertanto, un ricorso in Cassazione basato esclusivamente sulla mancata concessione delle attenuanti, in presenza di un quadro simile, ha scarse probabilità di successo.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che una lunga e significativa serie di precedenti penali, che dimostra un ‘ininterrotto iter criminale’, è una motivazione sufficiente per negare le attenuanti generiche, senza la necessità di analizzare ogni altro elemento.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito dalla Corte perché è ritenuto manifestamente infondato o privo dei requisiti richiesti dalla legge. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il giudice deve sempre motivare perché non concede le attenuanti generiche?
Sì, il giudice deve sempre motivare la sua decisione, ma non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo argomento della difesa. È sufficiente che indichi gli elementi che ha considerato decisivi per la sua valutazione, come, in questo caso, i precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46631 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la lunga serie di precedenti, di cui molti anche specifici, dimostrativi di un ininterrotto iter criminale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023