Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali e la spiccata capacità a delinquere dell’imputato possono legittimamente fondare il diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Severità della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava due aspetti principali della decisione di secondo grado: in primo luogo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; in secondo luogo, il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva con misure alternative come il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.
L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato le loro scelte, ignorando elementi a suo favore. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte, chiamata a verificare la logicità e la correttezza giuridica del percorso motivazionale seguito nei gradi precedenti.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Peso delle Attenuanti Generiche e la Personalità dell’Imputato
La Corte ha sviluppato il proprio ragionamento analizzando separatamente i due motivi di doglianza, fornendo chiarimenti cruciali sulla valutazione della personalità dell’imputato nel processo penale.
Primo Motivo: La Negazione delle Attenuanti Generiche
Sul punto delle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse esaustiva e priva di illogicità. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato la “particolare capacità a delinquere” del ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali. Questo elemento è stato considerato decisivo e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, poiché la loro valutazione assorbe e supera tutti gli altri.
Secondo Motivo: Niente Pene Alternative
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata sostituzione della pena, è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su argomentazioni logiche e corrette, quali i precedenti penali specifici a carico dell’imputato e l’assenza di una condotta riparatoria.
Questi fattori hanno portato i giudici a formulare una prognosi sfavorevole sulla futura condotta del reo, ritenendo probabile la reiterazione di reati. La Cassazione ha precisato che tale valutazione è un giudizio di merito che non sconfina nell’illogicità quando, come nel caso di specie, non si limita alla gravità astratta del reato ma esamina in profondità gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che hanno orientato la decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce con forza un principio fondamentale: la storia criminale di un individuo è un fattore determinante nel processo di commisurazione della pena. La concessione delle attenuanti generiche non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione complessiva in cui la personalità del reo, la sua condotta passata e le prospettive di reinserimento sociale giocano un ruolo cruciale. La decisione della Cassazione conferma che una motivazione logica, ancorata a elementi concreti come i precedenti penali, è sufficiente a legittimare sia il diniego delle attenuanti sia il rifiuto di concedere pene alternative, senza che il giudice debba sviscerare ogni singolo argomento difensivo.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo la Corte, una “particolare capacità a delinquere” che emerge da numerosi precedenti penali può giustificare pienamente il diniego delle attenuanti generiche, in quanto il giudice può basare la sua valutazione sugli elementi ritenuti più decisivi.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti. Gli altri elementi, anche se dedotti dalle parti, si considerano implicitamente superati o disattesi da tale valutazione.
Cosa valuta il giudice per negare la sostituzione della pena detentiva con misure alternative?
Il giudice valuta la personalità dell’imputato, i suoi precedenti penali (specialmente se specifici), l’assenza di condotte riparatorie e formula una prognosi sulla probabilità di reiterazione futura dei reati. Se la prognosi è sfavorevole, il diniego è legittimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esaustiva ed esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, sulla particolare capacità a delinquere dell’odierno ricorrente emergente dai numerosi precedenti a suo carico), in linea con l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783) e tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. S 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01)
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello posto a base del diniego del suddetto beneficio corrette e logiche argomentazioni (si veda pag. 7 sui precedenti penali anche specifici a carico dell’odierno ricorrente, nonché sull’assenza di una condotta riparatoria), esprimendo una prognosi sfavorevole di non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
2. SE cleri Na.e, Così deciso, ill153ZIE3 2025.