Attenuanti Generiche: quando i precedenti penali chiudono la porta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di numerosi precedenti penali e una personalità negativa possano essere elementi più che sufficienti per negare tale beneficio, anche senza un’analisi dettagliata di altri fattori.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale di Grosseto e successivamente dalla Corte d’Appello di Firenze per reati di furto e danneggiamento. La condanna, pari a un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione, era stata confermata anche in secondo grado. L’imputato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. In particolare, il ricorrente contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e aspecifico. Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze. La Corte d’Appello, infatti, aveva ampiamente motivato la sua decisione, evidenziando l’assenza di elementi positivi da valutare e, al contrario, la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi ben diciotto precedenti penali.
Il peso dei precedenti sulle attenuanti generiche
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali di un imputato sono un elemento idoneo a fondare un giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche. Non si tratta di un vizio di illogicità nella motivazione, ma di una legittima valutazione del giudice di merito. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento, ritenuto prevalente, per decidere sulla concessione o meno del beneficio. In questo caso, la personalità del colpevole, delineata dalla sua storia criminale, è stata considerata sufficiente per escludere qualsiasi attenuazione della pena.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato la personalità negativa dell’imputato, un dato oggettivo basato sui numerosi precedenti. Questo singolo elemento è stato giudicato assorbente e sufficiente per negare il beneficio delle attenuanti. Per quanto riguarda la recidiva, la sentenza impugnata aveva già argomentato in modo approfondito sull’aumentata e attuale pericolosità sociale del reo, giustificando così la sua applicazione. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la solidità di questo impianto motivazionale, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio complesso, in cui la biografia criminale dell’imputato assume un ruolo centrale. Un numero significativo di precedenti penali può legittimamente essere considerato dal giudice come l’elemento decisivo per negare il beneficio, senza necessità di analizzare ogni altro possibile fattore. Questa decisione ribadisce l’importanza, per chi ricorre in Cassazione, di formulare censure specifiche e puntuali, in grado di evidenziare reali vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, pena una declaratoria di inammissibilità.
 
I precedenti penali sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la considerazione dei precedenti penali dell’imputato può essere un elemento idoneo e sufficiente a determinare un giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche, senza che ciò configuri un vizio di illogicità della motivazione.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi indicati dalla legge per concedere le attenuanti generiche?
No, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, quello che ritiene prevalente. Anche un solo elemento, come la personalità del colpevole o l’entità del reato, può essere sufficiente per determinare la concessione o meno del beneficio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico e aspecifico’?
Se un ricorso è ritenuto generico e aspecifico, cioè non si confronta in modo puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35347  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Grosseto in data 28 novembre 2023, che aveva condannato NOME alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di furto e danneggiamento (così riqualificato il delitto di tentato furto aggravato di cui al capo 2), ritenuti in continuazione tra loro.
 L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata.
Il motivo proposto è generico e aspecifico, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, argomenta considerando l’assenza di elementi positivi da valutare al riguardo (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01)1nonchè la negativa personalità dell’imputato desunta dai numerosi precedenti penali ( ben 18) a suo carico (pag. 4). Sul punto, questa Corte di legittimità ha affermato che non configura il vizio di illogicità della motivazione considerare i precedenti penali dell’imputato idonei a determinare un giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 38899 del 14/06/2019, Rv. GLYPH 277118). GLYPH Inoltre, GLYPH al GLYPH fine GLYPH di GLYPH ritenere GLYPH o GLYPH escludere GLYPH le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalent ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
Quanto alla motivazione in ordine alla recidiva, la Corte ha lungamente argomentato in merito alla aumentata ed attuale pericolosità del reo, tale da ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare la abitualità del reato ( pag. 5 della sentenza impugnata, cfr. Sez. 1, n. 7152 del 12/11/2015, Rv. 266606 – 01).
 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento
di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, a sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025.