Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con la recente ordinanza n. 6500/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i precedenti penali e altri elementi negativi possono essere sufficienti a giustificare il diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due persone condannate in primo grado e in appello alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa ciascuna. L’accusa era di aver commesso, in concorso tra loro, il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, specificamente cocaina, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Insoddisfatti della sentenza della Corte di Appello di Bari, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La loro unica doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis del codice penale, ritenendo la decisione dei giudici di merito errata e priva di un’adeguata motivazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Le Ragioni dei Giudici
La Corte di Appello aveva negato il beneficio basando la propria decisione su una serie di elementi negativi, ritenuti preponderanti rispetto a qualsiasi possibile fattore positivo. In particolare, i giudici di merito avevano dato rilievo a:
* I precedenti penali degli imputati: Erano stati considerati non solo esistenti, ma anche specifici e recenti.
* La natura della condotta: Il comportamento non era stato occasionale, ma denotava una certa reiterazione nel tempo.
* La tipologia della sostanza: Si trattava di cocaina, una droga considerata “pesante” e di particolare allarme sociale.
Secondo la Corte territoriale, l’assenza di elementi positivi da valutare, unita a questi chiari indicatori di pericolosità sociale, rendeva ingiustificata una riduzione della pena tramite le attenuanti generiche.
La Valutazione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. I giudici di legittimità hanno riaffermato l’indirizzo consolidato della giurisprudenza secondo cui la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di cassazione, a patto che non sia contraddittoria o palesemente illogica.
La Corte ha specificato che, per motivare il diniego del beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia un chiaro riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, il richiamo ai precedenti penali è stato considerato un argomento più che sufficiente a sorreggere la decisione.
Le Motivazioni della Decisione
Il nucleo della motivazione della Cassazione risiede nel confermare la correttezza dell’operato della Corte di Appello. La Suprema Corte ha evidenziato come il giudice del merito non debba necessariamente prendere in esame tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli previsti dall’art. 133 c.p., ma possa legittimamente concentrarsi su quelli che ritiene preponderanti. In questa vicenda, i precedenti penali, la specificità e la recentività degli stessi, la non occasionalità della condotta e la natura della sostanza stupefacente sono stati considerati elementi di tale gravità da giustificare, da soli, l’esclusione delle attenuanti.
Il ricorso degli imputati è stato giudicato debole proprio perché non si confrontava adeguatamente con questa logica e coerente argomentazione, limitandosi a contestare una valutazione che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: la “fedina penale” di un imputato ha un peso determinante nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Un passato criminale, specialmente se specifico e recente, può essere un ostacolo insormontabile per ottenere uno sconto di pena. Questa decisione serve da monito: per contestare efficacemente il diniego di tale beneficio in Cassazione, non basta un generico dissenso, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una palese contraddittorietà nella motivazione del giudice, un compito spesso arduo. La discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata, rimane sovrana in questa materia.
È sufficiente il richiamo ai precedenti penali per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali dell’imputato, che il giudice può considerare preponderanti ai fini della sua decisione.
Quali altri elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti?
Oltre ai precedenti penali specifici e recenti, la Corte ha dato rilievo all’assenza di elementi positivamente valutabili, alla reiterazione e non occasionalità della condotta illecita, e alla natura della sostanza stupefacente (cocaina).
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (qui fissata in 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUIO IN FAFTO
Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 17 aprile 2019, con la quale)( COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati ciascuno alla pena di anni uno di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
È stato proposto dagli imputati ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l’annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione dell’erroneo e non motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen..
I ricorsi che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenti ai precedenti penali. Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
La Corte territoriale ha dato conto dell’assenza di elementi positivamente valutabili all’uopo in favore dei prevenuti, considerato altres) che i ricorrenti nol GLYPH e risultavano gravati da precedenti, anche specifici e recentifiTa reiterazione e non occasionalità della condotta posta in essere dagli stessi e la natura della sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Le impugnazioni, che non si confrontano appieno con l’iter argomentativo certamente non illogico e senz’altro conforme a legge, sono quindi manifestamente infondate, e non può pertanto che dichiararsi la complessiva inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigli t1 sore
GLYPH Il Presidente