Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile:
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma in data 07/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 628, comma primo, secondo e terzo, n.1, cod. pen, 582,585, 576 n.1 cod. pen.; 81 cpv. 629 cod. pen.).
NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria quanto alla attendibilità della persona offesa; nonostante il rito abbreviato prescelto, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto motivare adeguatamente sul punto, mentre la sentenza palesa evidenti incertezze probatorie (anche quando considera che l’occasione del litigio non poteva essere una questione di ragazze, ma probabilmente di stupefacenti, o quando considera le dichiarazioni NOME o le altre propalazioni) in relazioni a tutti i reati oggetto di contestazione. Le dichiarazioni della persona offesa sono state lette in modo riduttivo rispetto alle plurime incongruenze emerse.
2.2. GLYPH Violazione di GLYPH legge e vizio della GLYPH motivazione perché manifestamente illogica in relazione all’art. 99 cod. pen.; manca nella motivazione l’accertamento relativo alla maggiore pericolosità sociale riferibile al ricorrente in relazione ai fatti ascritti.
2.3. GLYPH Violazione di GLYPH legge e vizio della GLYPH motivazione perché manifestamente illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
4.1. La Corte di appello con motivazione approfondita, logica e del tutto priva di aporie, ha ritenuto, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado, pienamente provata la responsabilità del ricorrente per le imputazioni ascritte (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216664 01). Il primo motivo di ricorso, quanto alla credibilità della persona offesa ed alle circostanze di fatto acquisite in ordine alla ricostruzione delle condotte imputate, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre una infondata (e non consentita in questa sede) lettura alternativa degli elementi compiutamente vagliati(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del
24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). Invero il giudice di appello ha ampiamente motivato il proprio convincimento (pag. 3 e 4 in particolare sia in ordine alla versione della persona offesa, che quanto alle dichiarazioni dello COGNOME, a fronte della mancata contestazione da parte dello stesso ricorrente della dinamica dei fatti) e con tale motivazione il ricorrente non si confronta.
4.2. Manifestamente infondato, oltre che generico, il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso il motivo si caratterizza per la sua assoluta aspecificità, in mancanza di confronto con le considerazioni della Corte di appello, che ha ampiamente considerato gli elementi indicativi della maggiore e particolare pericolosità sociale del ricorrente e della sua spiccata capacità a delinquere (pag. 4).
4.3. Non coglie nel segno e si caratterizza per aspecificità anche il terzo motivo di ricorso. Il giudice di secondo grado, richiamando caratteristiche delle azioni imputate, la violenza che le ha connotate, la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, escludendo, dunque, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione. In tal senso occorre ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
Il ricorso deve essere dichiarato, in conclusione, inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 novembre 2023.