Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1523 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25339/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale, dichiarata la intervenuta prescrizione in ordi fatti di cui al capo b) (art. 81 cpv, 337, 582 e 585), è stata confermata l’affermazione responsabilità del predetto per il reato di rapina aggravata di cui al capo a) e ridetermina pena suo carico in anni due di reclusione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazion in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate.
2.1. Invero la Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all’a 62 -bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento all mancata di elementi di segno positivo (v. ff. 3-4).
Va, del resto, ribadito che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche pu essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura dell’imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 – 01).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Al declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso determina equitativannente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
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Il Presidente