Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice di merito può legittimamente negare tali benefici, focalizzandosi sulla personalità del reo e sulla sua condotta post-delittuosa.
I fatti e il ricorso per le attenuanti generiche
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato in appello, il quale lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente tutti gli elementi del caso, limitandosi a una visione parziale della vicenda.
Il ricorrente contestava, in particolare, che la decisione fosse basata esclusivamente sui suoi precedenti penali, senza considerare altri fattori potenzialmente favorevoli. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come il ricorso fosse sostanzialmente una ripetizione di doglianze già ampiamente confutate nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha operato correttamente nel valutare la pericolosità sociale del soggetto. Non solo sono stati considerati i precedenti penali remoti, ma anche quelli successivi al fatto per cui si procedeva, delineando un profilo di spiccata capacità a delinquere.
Un punto centrale della decisione riguarda l’onere motivazionale del giudice. La Cassazione ha ribadito che non è necessario analizzare ogni singolo dettaglio prodotto dalla difesa. È sufficiente che il magistrato indichi gli elementi ritenuti decisivi per formare il proprio convincimento, lasciando implicitamente superati gli altri.
Condotta processuale e mancanza di pentimento
Oltre ai precedenti, la Corte ha dato grande rilievo alla condotta dell’imputato durante il procedimento. L’assenza ingiustificata al processo, la mancanza di scuse formali nei confronti dei pubblici ufficiali coinvolti e l’omesso risarcimento del danno sono stati interpretati come una totale assenza di resipiscenza. Questi fattori, sommati alla gravità dei precedenti, rendono impossibile la concessione di uno sconto di pena basato sulle attenuanti generiche.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di autosufficienza della motivazione basata su elementi prevalenti. Il giudice di merito ha il potere discrezionale di selezionare, tra i vari parametri dell’art. 133 c.p., quelli che meglio descrivono la gravità del reato e la capacità a delinquere. Se tali elementi sono negativi e assorbenti, come nel caso di una recidiva reiterata e di un comportamento processuale non collaborativo, il diniego delle attenuanti è considerato logicamente inattaccabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. La sentenza conferma che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma un beneficio che richiede una valutazione positiva complessiva. In assenza di segnali concreti di ravvedimento o di elementi di particolare tenuità, il rigore sanzionatorio resta la linea guida della giurisprudenza di legittimità.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle quando la personalità del reo, desunta dai precedenti penali e dalla condotta post-delittuosa, non evidenzia elementi positivi o segni di ravvedimento.
Il risarcimento del danno influisce sulle attenuanti?
Sì, il mancato risarcimento del danno e l’assenza di scuse formali sono spesso interpretati come mancanza di resipiscenza, giustificando il diniego dei benefici.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 261 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME e le conclusioni in data 2 dicembre 2022 con cu nell’accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle at generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte d oltre che decliNOME in fatto;
rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha da un lato, i precedenti penali (oltre ai plurimi successivi al fatto) idonei a suppor personalità pericolosa e, sotto altro profilo, l’assenza di elementi positivamente anche alla luce della condotta processuale che lo ha visto assente al processo, no delle scuse ai pubblici ufficiali, né aver risarcito i danni così palesando l’assenza osservato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dini concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi sfavorevoli dedotti dalle partì o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 3 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022