Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51161 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51161 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa il giorno 15 ottobre 2019 la Corte di appello di Napoli aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città pronunciata, all’esito di rito abbreviato, in data 10 novembre 2017 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (classe 1972), NOME COGNOME (classe 1979), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. Il procedimento – che riguardava anche altri soggetti oltre agli imputati sopra indicati – concerneva l’attività di un gruppo criminale organizzato denominato ‘clan RAGIONE_SOCIALE‘, operante nei territori di Marano di Napoli, Quarto, Qualiano, Calvizzano e zone limitrofe, ed i reati fine riconducibili al predetto sodalizio, in particolare estorsioni, consumate e tentate, e reati di violenza privata. Tale compagine – che vedeva gli COGNOME coadiuvati dai COGNOME aveva raccolto l’eredità dei clan già egemoni su quel territorio, prima i COGNOME e poi i COGNOME, attuando una strategia tesa sia ad estromettere gli esponenti dei sodalizi storici che non erano aperti ai nuovi assetti, sia ad inglobare quelli più disponibili in tal senso.
1.2.All’esito della sentenza di primo grado e della riforma avvenuta in appello, in parziale accoglimento dei gravami degli imputati e del pubblico ministero, gli imputati ricorrenti di seguito indicati erano stati condannati per i reati i corrispondenza riportati: – per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in relazion al clan RAGIONE_SOCIALE, erano stati condannati, NOME COGNOME (detto COGNOME), quale organizzatore e dirigente, NOME COGNOME (alias NOME) e NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA, alias ‘o malomm), quali promotori e organizzatori, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (detto ‘o paglieriello) e NOME COGNOME (detto ‘COGNOME) quali partecipi (capo A); – NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe 1979) per estorsione aggravata consumata ai danni di NOME COGNOME (capo B); – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME classe 1979, NOME COGNOME (classe 1972), NOME COGNOME e NOME COGNOME per tentata estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo C). – NOME COGNOME per estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME (capo E) e per violenza privata
aggravata ai danni di NOME COGNOME (capo F). – NOME COGNOME per tentata estorsione aggravata nei confronti di NOME COGNOME (capo G); NOME COGNOMEo malonnm per estorsione aggravata nei riguardi di NOME COGNOME (capo I); – NOME COGNOME per detenzione e porto di una pistola (capo O). – NOME COGNOME per una serie di reati di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 (capi 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18) e per la violenza privata aggravata di cui al capo M).
1.3. Per quanto di interesse in questa sede, NOME COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza.
La Corte di cassazione con sentenza n.27055 del 2021, pronunciata dalla Quinta sezione, riteneva parzialmente fondato il ricorso con il quale era stata contestata la condanna solo in relazione ai reati di cui ai capi A) e C); al contrario i motivi di ricorso che lamentavano la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno in ordine al reato di cui al capo B) venivano ritenuti infondati, dal momento che l’impugnativa, concentrandosi sul discorso della tempestività del risarcimento rispetto all’introduzione del rito abbreviato, aveva mancato di contestare l’argomentazione che il Giudice per le indagini preliminari aveva posto a fondamento del diniego del beneficio, vale a dire la mancata formalizzazione dell’offerta risarcitoria nelle forme dell’offerta reale. Peraltro, l’atto di ricorso dell’AVV_NOTAIO – che collocava il risarcimento del danno prima dell’ammissione del rito-non era autosufficiente, non avendo documentato il dato processuale, che non era rinvenibile negli atti; detto elemento non era considerato senza rilievo in quanto il Collegio decidenl:e accedeva alla giurisprudenza maggioritaria secondo la quale, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270, che riguarda un abbreviato condizionato, ma che ha esteso il proprio ragionamento anche all’abbreviato secco; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M, Rv. 278380, dove sono state sviluppate ampie riflessioni circa la rado sottesa alla circostanza attenuante ed alla necessità di stabilire un’unica regola, valevole a Corte di Cassazione – copia non ufficiale
prescindere dal tipo di giudizio (ordinario o abbreviato) ed anche dal tipo di giudizio abbreviato; cfr. anche Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 e Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403).
Le doglianze che il COGNOME aveva sviluppato in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche erano, invece, considerate assorbite nell’annullamento quanto ai reati di cui ai capi A) e (2), dovendo essere rivista globalmente la sua posizione, a fortiori laddove il Collegio di merito le aveva negate perché il ricorrente si era reso protagonista dell’ascesa di un gruppo criminale estremamente pericoloso.
1.4. Per tali ragioni la Corte di cassazione, per quanto ancora di interesse, annullava la sentenza impugnata relativamente a COGNOME NOME, limitatamente ai reati sub A) e C) con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, rigettando nel resto il ricorso.
1.5. La Corte di appello di Napoli con sentenza pronunciata il giorno 23 giugno 2022, giudicando in sede di rinvio, ha assolto NOME COGNOME dai reati ascrittigli ai capi A) e C) per non avere commesso il fatto, ai sensi dell’art.530, comma secondo, cod. proc. pen. ed ha rideterminato la pena in ordine al reato sub B) in anni sette di reclusione ed euro 6.000 di multa; in particolare, con riferimento al reato di cui al capo B) – per il quale l’imputato era reo confesso e non aveva proposto impugnazione rispetto al profilo della responsabilità – la pena veniva rideterminata in senso più favorevole partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione ed euro 9.000 di multa (già calcolato l’aumento per l’aggravante ex art.7 1.203/91) poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
1.6. La Corte del rinvio, invece, ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche per l’assenza di elementi favorevoli da valutare in tal senso, dando rilievo invece alla gravità della condotta ed alla personalità negativa del COGNOME; inoltre, l’ammissione di fatti sostanzialmente evidenti è stata considerata insufficiente per il riconoscimento delle invocate attenuanti.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. peri., insistendo
l’annullamento della stessa limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche per il reato sub B).
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art.627 del codice di rito in relazione all’art.6 bis cod. pen., rispetto agli obblighi del giudice del rinvio di uniformarsi alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con particolare riferimento alla rivalutazione della concedibilità delle attenuanti generiche.
Al riguardo osserva che la Corte di appello avrebbe contravvenuto alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente circa la necessità di rivisitare globalmente la posizione del COGNOME alla luce degli annullamenti riguardanti i reati di cui ai capi A) e C) per i quali in sede di rinvio è stata pronunciata sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto. Pertanto, una volta intervenuta l’assoluzione per tali reati, doveva essere rivalutata la questione delle attenuanti generiche per il reato di cui al capo B) proprio alla luce della accertata estraneità ai reati sub A) e C), cosa che invece non è avvenuta, di talché la sentenza rescissoria non avrebbe fornito una effettiva motivazione sul punto avendo peraltro richiamato la motivazione della sentenza di primo grado che in realtà non aveva affrontato il profilo delle attenuanti generiche.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per motivazione mancante, illogica ed apparente sempre rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione illogica ed apparente stante la stringatezza della medesima, senza tenere conto della sua incensuratezza, della sua giovane età, della tempestività della confessione, dell’essersi prodigato a risarcire le vittime del reato e della scelta del rito abbreviato.
Pertanto, mediante il riconoscimento delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. in ragione del comportamento processuale del COGNOME, sarebbe stato possibile meglio graduare la pena rispetto al caso concreto, tenuto anche conto che il ricorrente era stato l’unico tra gli imputati ad ammettere gli acdebiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Deve anzitutto richiamarsi il condivisibile principio secondo il quale, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME:otiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
2.1. Ciò posto, la sentenza impugnata GLYPH al di là dell’erroneo richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado sul punto – ha argomentato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (gravità dei fatti caratterizzati dall’aggrav ex art.71.203/91), e soggettivi (la negativa personalità dell’imputato) ed al fatto che l’ammissione di responsabilità non poteva assumere alcun rilievo atteso che essi erano evidenti.
Deve, pertanto, escludersi la lamentata violazione dell’art.627 del codice di rito poiché l’assoluzione dai reati sub A) e C) non poteva determinare, di per sé sola, il riconoscimento delle invocate attenuanti, ma richiedeva comunque una valutazione che la Corte del rinvio ha effettivamente compiuto.
2.2. Rispetto a tale coerente ragionamento il ricorrente si limita a sostenere che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essergli riconosciute richiamando elementi che, però, appaiono inconferenti; in particolare, l’a -t.62-bis cod. pen. esclude espressamente che l’incensuratezza possa valere a tal fine. Quanto alla giovane età essa non può assumere autonoma rilevanza, mentre per il risarcimento del danno è prevista la specifica attenuante che è stata, però, esclusa mediante statuizione ormai coperta dal giudicato.
Infine, si osserva che la scelta del rito abbreviato ha natura prettamente processuale e che, comunque, ad essa consegue la riduzione della pena normativamente prevista nella misura di un terzo per la reclusione e per la multa.
2.3. Pertanto il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella effettuata, in modo coerente, dalla Corte del rinvio .
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.