Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5189 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5189 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE), avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 21/11/2023, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso Ł inammissibile.
La Corte territoriale conferma il diniego del primo giudice alla luce della assenza di positivi elementi di valutazione e della circostanza che l’imputato si Ł rifiutato di indicare il luogo di residenza corrispondente alle chiavi rinvenute in suo possesso, impedendo così ulteriori controlli.
In riferimento alle circostanze di cui all’articolo 62-bis cod. pen., la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737),
– Relatore –
Ord. n. sez. 1596/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato»).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME