Attenuanti generiche: i limiti del ricorso penale
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui il giudice può legittimamente negare tali benefici, specialmente in presenza di reati gravi come le lesioni personali aggravate.
Il caso delle lesioni personali aggravate
La vicenda trae origine da una condanna per lesioni personali aggravate, confermata in secondo grado con una pena di due anni di reclusione. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione, puntando il dito contro l’omessa concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del Codice Penale.
Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente tutti gli elementi del caso, omettendo di valorizzare possibili fattori a favore del condannato. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso mancasse di un confronto reale con le motivazioni già espresse nella sentenza impugnata.
Il diniego delle attenuanti generiche
Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una facoltà del giudice basata su elementi di segno positivo. Nella fattispecie, i giudici di merito avevano già sottolineato la gravità dei fatti contestati e l’impossibilità di riscontrare elementi meritevoli di una riduzione della pena.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice non sia obbligato a confutare ogni singola argomentazione difensiva. Al contrario, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare il diniego del beneficio.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione deriva dal fatto che i motivi proposti erano generici e non scalfivano la logica della sentenza di appello. Quando il giudice di merito fornisce una motivazione coerente e basata su fatti oggettivi, il sindacato di legittimità non può sovrapporsi a tale valutazione.
Oltre alla conferma della pena, l’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla normativa vigente per i ricorsi manifestamente infondati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità del ricorso. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse tesi già respinte nei gradi precedenti, senza contestare i passaggi logici della sentenza, è destinata al rigetto. Il giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare la gravità del reato e la personalità del reo per decidere sulla concessione delle attenuanti.
In questo contesto, il riferimento alla gravità dei fatti è stato considerato un pilastro motivazionale sufficiente. La Corte ha ribadito che non è necessario un esame analitico di tutte le circostanze se quelle principali sono già tali da escludere il beneficio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali nella motivazione del giudice. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è difficilmente attaccabile in Cassazione se la sentenza di merito ha individuato con chiarezza la gravità dell’illecito. La certezza della pena e il rigore procedurale restano i cardini per garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio penale.
Cosa sono le attenuanti generiche e quando si applicano?
Sono riduzioni di pena concesse dal giudice in base a circostanze non specificate dalla legge, qualora emergano elementi positivi nella condotta o nel profilo dell’imputato.
Perché un ricorso sulle attenuanti può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se non contesta specificamente le ragioni fornite dal giudice di merito o se si limita a richiedere una nuova valutazione dei fatti, vietata in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1166 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1166 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di due anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate.
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, omette totalmente il confronto con le ragioni del provvedimento impugnato, con cui si è evidenziata la gravità dei fatti in contestazione e la impossibilità di valorizza elementi di segno positivo a supporto del riconoscimento del beneficio, anche tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr., p tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.