Attenuanti generiche: la prova degli elementi positivi nel ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, ma il loro riconoscimento non è affatto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti necessari per contestare il diniego di tali benefici in sede di legittimità, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica puntuale e specifica.
Il caso in esame riguarda un imputato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti (spaccio di lieve entità). Il fulcro della controversia legale si è concentrato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62-bis del codice penale.
Il caso delle attenuanti generiche nel diritto penale
La questione giuridica centrale ruota attorno alla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della personalità del reo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche poiché non erano emersi elementi positivi tali da giustificare un trattamento di favore rispetto alla pena base. Il ricorrente, tuttavia, ha impugnato tale decisione davanti alla Suprema Corte, sostenendo un’errata applicazione della legge.
Il diniego delle attenuanti generiche e la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso presentato era privo di specificità. Per contestare validamente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare genericamente l’eccessività della pena. È necessario confrontarsi direttamente con le motivazioni espresse nella sentenza impugnata. Se il giudice di merito ha già fornito una spiegazione logica e coerente sull’assenza di fattori meritevoli (come il comportamento post-delittuoso o la condotta di vita), il ricorso che si limita a riproporre le stesse tesi senza nuovi elementi è destinato all’inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dagli Ermellini chiariscono che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha offerto una reale critica alle argomentazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva puntualmente rappresentato che, in assenza di elementi di segno positivo, non è possibile procedere a una riduzione della sanzione. La mancanza di un confronto critico con la sentenza di secondo grado rende il motivo di ricorso aspecifico e, di conseguenza, inammissibile secondo i canoni della procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa pronuncia ribadisce un principio cardine: per ottenere le attenuanti generiche, la difesa deve essere in grado di isolare e presentare fatti concreti che dimostrino la meritevolezza del reo, non potendo confidare in una valutazione benevola priva di riscontri oggettivi.
Quando vengono concesse le attenuanti generiche?
Il giudice le concede quando emergono elementi positivi che giustificano una riduzione della pena, valutando la condotta e la personalità del reo oltre i minimi edittali.
Perché un ricorso sulle attenuanti può essere dichiarato inammissibile?
Succede se il ricorrente non contesta specificamente le ragioni fornite dal giudice di merito o se non indica elementi concreti trascurati nella sentenza precedente.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39946 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, con riguardo all’unico motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territo circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023