Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inutile
Il riconoscimento delle Attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Spesso, gli imputati tentano di ottenere una riduzione della pena invocando l’articolo 62-bis del codice penale, ma la giurisprudenza di legittimità pone paletti molto rigidi sulla possibilità di contestare il diniego di tali benefici in sede di Cassazione.
Il caso delle false dichiarazioni sull’identità
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato previsto dall’art. 495 c.p., ovvero per aver fornito false attestazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello di Bologna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando esclusivamente il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle Attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Appello
Il giudice di secondo grado aveva già vagliato le richieste della difesa, ritenendo che non vi fossero i presupposti per mitigare la pena. La sentenza impugnata conteneva infatti un’analisi degli elementi di merito che giustificavano il pieno rigetto delle istanze difensive, basandosi sulla gravità del fatto e sulla condotta del reo.
Perché le Attenuanti generiche sono state negate
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso presentato era manifestamente infondato. Il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime censure già sollevate in appello, senza apportare elementi di novità o contestare specificamente i passaggi logici della sentenza di secondo grado. Questo fenomeno, definito aspecificità, rende il ricorso tecnicamente non esaminabile.
Il principio di autosufficienza della motivazione
Secondo l’indirizzo consolidato, il giudice di merito non deve confutare ogni singola argomentazione della difesa per negare le Attenuanti generiche. È sufficiente che la motivazione indichi chiaramente quali siano gli elementi ritenuti prevalenti o decisivi per escludere il beneficio. Una volta che tale percorso logico è espresso in modo congruo, la Cassazione non può entrare nel merito della scelta discrezionale del giudice.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non ha evidenziato una reale mancanza o contraddittorietà della motivazione, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di Cassazione. Inoltre, la riproduzione di motivi già rigettati in appello senza una critica puntuale alla sentenza impugnata configura un difetto di specificità che impedisce l’accesso al vaglio di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici hanno portato non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, data la manifesta infondatezza del ricorso imputabile a colpa, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra il merito del giudizio e i rigorosi requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione.
Cosa accade se il ricorso ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto non contesta direttamente le motivazioni fornite dal giudice di secondo grado.
Il giudice deve analizzare ogni dettaglio per negare le attenuanti?
No, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per giustificare il diniego del beneficio.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41181 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a risultare del tutto aspecifico, perché riproduttivo d profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (Si veda pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il GLYPH sidenté