Attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nei processi penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti necessari per la loro concessione, confermando che la presenza di precedenti penali e una condotta non collaborativa possono precludere questo beneficio.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del Codice Penale, ritenendo la pena eccessiva rispetto ai fatti contestati. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano affetti da genericità e manifesta infondatezza.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno confermato la validità della motivazione resa nel grado precedente. Il diniego delle attenuanti generiche non è stato arbitrario, ma basato su elementi oggettivi e insindacabili in sede di legittimità se correttamente motivati. La Corte ha sottolineato come la pena inflitta fosse già stata determinata in misura minima, con aumenti contenuti per la continuazione dei reati.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nel profilo soggettivo dell’imputata e nelle modalità della condotta. Il giudice di merito ha attribuito un rilievo assorbente ai precedenti penali della ricorrente, che denotano una spiccata capacità a delinquere. A questo si aggiunge la pluralità dei fatti contestati e, non da ultimo, il comportamento provocatorio tenuto durante gli eventi. Tali elementi, letti congiuntamente, rendono impossibile una valutazione di meritevolezza per la riduzione della pena. La Cassazione ha ribadito che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma richiedono elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della condanna, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a richieste stereotipate sulle attenuanti generiche, ma che sappia individuare elementi concreti di meritevolezza, specialmente in presenza di precedenti penali ostativi.
Perché il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle se ritiene che i precedenti penali, la gravità dei fatti o il comportamento del reo non giustifichino una riduzione della pena.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo l’esame dei motivi e comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è il ruolo dei precedenti penali nella determinazione della pena?
I precedenti penali influenzano la valutazione della personalità del reo e possono impedire la concessione di benefici o attenuanti, portando a una pena più severa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5878 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5878 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME COGNOME inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa che giustifica il diniego delle attenuanti generiche per il rilievo assorbente attri precedenti dell’imputata, alla pluralità dei fatti e al comportamento provocatorio ten giustificativo della pena inflitta, determinata in misura minima con contenuti aumenti per continuazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere/ estensore
Il Presidente