Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, ma la loro concessione non è un automatismo. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare il diniego di tali benefici in sede di legittimità.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando principalmente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Il fulcro della contestazione riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale, nonostante le deduzioni difensive presentate durante il processo di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che le censure mosse dalla difesa non erano consentite in sede di legittimità, poiché miravano a ottenere una rivalutazione dei fatti già ampiamente analizzati nei gradi precedenti. La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può sostituirsi al giudice territoriale nella determinazione della pena se quest’ultimo ha operato correttamente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla coerenza logica del provvedimento impugnato. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato il diniego delle attenuanti generiche facendo un riferimento assorbente ai precedenti penali del ricorrente. Tale valutazione è stata considerata dai giudici di legittimità come sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e pienamente rispondente alle risultanze processuali. Quando il giudice di merito sviluppa argomentazioni logiche che mettono il giudizio al riparo da rilievi di irragionevolezza, la Cassazione non può intervenire per modificare la decisione.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’applicazione delle sanzioni processuali previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che la strategia difensiva basata sulla richiesta di attenuanti generiche deve confrontarsi con la solidità della motivazione del giudice di merito, la quale, se ben strutturata, risulta difficilmente scalfibile davanti alla Suprema Corte.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso sulle attenuanti?
Il ricorso è inammissibile se tenta di ridiscutere il merito della pena quando il giudice precedente ha già fornito una motivazione logica e coerente.
Quale ruolo hanno i precedenti penali nel diniego delle attenuanti?
I precedenti penali possono essere considerati un elemento decisivo e assorbente per negare le attenuanti generiche, purché il giudice spieghi chiaramente il nesso logico.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto della richiesta, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42539 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare la determinazione del trattam punitivo e segnatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguat esame delle deduzioni difensive sul punto ( viene fatto un assorbente riferimento ai precedent del ricorrente sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al ripar rilievi prospettabili in sede di legittimità)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.