Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i criteri di ammissibilità
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, ma la loro concessione non è un automatismo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su questo tema, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica puntuale.
Il caso e lo svolgimento del processo
Un cittadino veniva condannato in sede di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La difesa proponeva ricorso in Cassazione lamentando esclusivamente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Il motivo principale del gravame risiedeva nella mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis c.p., che avrebbero permesso una riduzione della pena inflitta.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione mancasse di specificità, limitandosi a una critica generica sulla severità della pena senza affrontare le ragioni espresse dai giudici di secondo grado. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per ottenere le attenuanti generiche, non è sufficiente invocare genericamente una riduzione della pena. Il giudice di merito ha il compito di valutare la sussistenza di elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore. Nel caso analizzato, la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione puntuale circa l’insussistenza di tali elementi. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, non si è confrontato con tale argomentazione, rendendo il motivo di ricorso meramente apparente e, di conseguenza, inammissibile. Il controllo di legittimità non può infatti sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito se questa è logicamente motivata.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il ricorso per Cassazione riguardante la determinazione della pena deve essere estremamente specifico. La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere censurata solo se la motivazione del giudice di merito risulta mancante o manifestamente illogica. In assenza di elementi positivi documentati e di una critica serrata alle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso viene considerato inammissibile, con pesanti ricadute economiche per la parte privata.
Quando vengono concesse le attenuanti generiche?
Il giudice le concede quando ravvisa elementi positivi nel comportamento del reo o nella gravità del fatto che giustificano una riduzione della pena rispetto al minimo edittale.
Cosa rende un ricorso sulla pena inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la severità della sanzione senza confutare le specifiche ragioni logiche fornite dal giudice nella sentenza di merito.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria che solitamente oscilla tra i mille e i tremila euro verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51361 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, relativo all’eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l’insussistenza di elementi positivi tali da consentire l’applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023