Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? La Decisione della Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, il loro riconoscimento non è automatico e la decisione del giudice di merito è spesso oggetto di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti di tale ricorso, chiarendo i confini del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di furto. La Corte d’Appello, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la decisione di primo grado di non concedere le attenuanti generiche. L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su due punti: il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti e l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, il motivo di ricorso sollevato dall’imputato non era consentito in sede di legittimità ed era, inoltre, manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte stessa, che definisce chiaramente l’ambito di valutazione del giudice di merito e i limiti del controllo della Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non può essere messo in discussione in sede di legittimità, se non in presenza di una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da tali vizi.
Un punto cruciale della motivazione della Cassazione riguarda l’onere del giudice nel giustificare la sua decisione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e analizzi minuziosamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Tutti gli altri elementi, anche se dedotti dalle parti, si considerano implicitamente superati e disattesi da tale valutazione complessiva.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della Cassazione riguardo al sindacato sulla concessione delle attenuanti generiche. Le implicazioni pratiche sono significative: chi intende impugnare una sentenza per il mancato riconoscimento di queste circostanze deve dimostrare un vizio logico macroscopico nella motivazione del giudice, e non semplicemente sostenere una diversa valutazione degli elementi a proprio favore. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito, il quale, basandosi sugli atti processuali, è l’unico a poter compiere una valutazione completa della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione basato su questo motivo ha scarse probabilità di successo se si limita a proporre una rilettura dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, poiché il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Il giudice deve spiegare perché non ha considerato ogni singolo elemento a favore dell’imputato nel negare le attenuanti?
No. Secondo l’ordinanza, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi. Tutti gli altri elementi portati dalle parti si intendono implicitamente superati da questa valutazione, senza che sia necessaria una confutazione esplicita per ciascuno di essi.
Qual è stato l’esito finale del ricorso e quali conseguenze ha comportato per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente stato ritenuto responsabile del delitto di furto;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il qual ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazi ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all’eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in s legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 d sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessa che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atte generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rife quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in fav della cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024