Attenuanti Generiche: Quando il Giudice di Merito Decide, la Cassazione non Interviene
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, del 17 gennaio 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione, in particolare quando l’unico motivo di doglianza riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Questo provvedimento ribadisce un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito, se logica e ben motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Forlì e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato ritenuto colpevole per un’ipotesi di reato legata agli stupefacenti (ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e condannato a una pena di due anni e dieci mesi di reclusione, oltre a 3.000,00 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione con cui i giudici di appello avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: il motivo addotto dal ricorrente non è deducibile in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici precedenti, ma è un organo che verifica la corretta applicazione della legge.
Il Collegio ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione del tutto adeguata, priva di vizi logici e coerente con le prove emerse durante il processo. La decisione di negare le attenuanti generiche era stata, quindi, giustificata in modo esauriente. Di conseguenza, tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza n. 42688 del 2008), secondo cui la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto che, se supportato da una motivazione congrua e non manifestamente illogica, sfugge al sindacato di legittimità. I giudici di secondo grado avevano espresso le ragioni del loro diniego in modo chiaro, basandosi su elementi concreti emersi nel corso del dibattimento. L’assenza di contraddizioni o palesi illogicità ha reso il ricorso privo di fondamento giuridico.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente, come previsto dalla legge, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per un esonero.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. La concessione delle attenuanti generiche è una prerogativa del giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso. Se la sua decisione è motivata in modo razionale e coerente, essa diventa definitiva. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo significa che le strategie difensive devono concentrarsi sui vizi di legge e non su mere contestazioni delle valutazioni discrezionali dei giudici di primo e secondo grado, altrimenti il ricorso sarà inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
È possibile ricorrere in Cassazione se il giudice d’appello nega le attenuanti generiche?
No, non è possibile se l’unico motivo del ricorso è la contestazione della valutazione del giudice di merito e se la sua decisione è supportata da una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici. La valutazione sulle attenuanti generiche è considerata un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, per legge, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso per un importo di 3.000,00 euro.
Quali sono i criteri per la concessione delle attenuanti generiche?
L’art. 62-bis del codice penale non elenca criteri specifici, lasciando al giudice un’ampia discrezionalità. Il giudice valuta elementi come la personalità dell’imputato, il suo comportamento processuale, la gravità del reato e le modalità dell’azione. La decisione deve essere comunque motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì dell’Il gennaio 2021 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato ric:onoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
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