Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione e il loro bilanciamento con eventuali aggravanti sono spesso oggetto di dibattito e di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i confini del sindacato di legittimità su questa delicata materia.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Giudizio di Bilanciamento
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate e alla recidiva. In sostanza, la difesa sosteneva che le circostanze a favore dell’imputato fossero così significative da dover “pesare” più di quelle a suo sfavore, comportando una sensibile riduzione della pena. La Corte d’Appello, invece, aveva optato per un giudizio di equivalenza, ritenendo che attenuanti e aggravanti si bilanciassero a vicenda.
La Posizione della Difesa
La tesi difensiva mirava a sottoporre alla Corte di Cassazione una nuova valutazione del giudizio di bilanciamento effettuato nei gradi di merito. L’obiettivo era ottenere una riforma della sentenza che riconoscesse la prevalenza delle attenuanti, con conseguente ricalcolo della sanzione in termini più favorevoli.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche: Una Prerogativa del Giudice di Merito
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza. La valutazione relativa alla concessione, al diniego o al bilanciamento delle attenuanti generiche costituisce un tipico giudizio di fatto, riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere discrezionale non è illimitato, ma è strettamente legato a una motivazione che dia conto delle ragioni della scelta.
Il sindacato della Corte di Cassazione, pertanto, non può spingersi a riesaminare nel merito la decisione, sostituendo la propria valutazione a quella del giudice precedente. Il controllo di legittimità è ammesso solo in casi eccezionali.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
Il ricorso in Cassazione su questo punto è consentito solo qualora la decisione del giudice di merito sia frutto di:
* Mero arbitrio: una decisione palesemente irragionevole o capricciosa.
* Ragionamento illogico: una motivazione che presenti contraddizioni insanabili o che si basi su premesse palesemente errate.
* Carenza di motivazione: quando la sentenza non spiega affatto, o in modo solo apparente, le ragioni del giudizio di bilanciamento.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di concedere le attenuanti solo in regime di equivalenza fosse sorretta da una motivazione sufficiente, in quanto finalizzata a irrogare una pena ritenuta adeguata alla gravità del fatto concreto. Di conseguenza, la scelta non era né arbitraria né illogica, e quindi non poteva essere censurata in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
Richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), la Cassazione ha sottolineato che una motivazione è da considerarsi sufficiente anche quando il giudice, per giustificare l’equivalenza, si limita a ritenerla la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena. Le conclusioni del giudice del merito, se ragionate e argomentate, come nel caso della sentenza impugnata, sono pertanto incensurabili.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un motivo manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza conferma che la battaglia per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per il loro bilanciamento favorevole si gioca quasi esclusivamente nei gradi di merito. È fondamentale che la difesa articoli le proprie argomentazioni in modo dettagliato e convincente davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello, evidenziando tutti gli elementi fattuali che possano giustificare la prevalenza delle circostanze attenuanti. Tentare di rimettere in discussione tale valutazione in Cassazione è un’operazione dall’esito quasi sempre sfavorevole, a meno che non si possano eccepire vizi macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti sono una decisione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata solo se la motivazione è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Cosa significa che la valutazione del giudice sulle attenuanti è “discrezionale”?
Significa che il giudice ha un margine di autonomia nel decidere come bilanciare le circostanze del reato e della persona. Non deve applicare una formula matematica, ma deve scegliere la soluzione che ritiene più adeguata a commisurare la pena al caso concreto, fornendo una motivazione sufficiente.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5996 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 28/08/1970
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittim qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realiz l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025