Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti per la personalizzazione della pena nel sistema penale italiano. Tuttavia, la loro concessione non costituisce un diritto incondizionato dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui tale decisione può essere contestata.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente valutato la posizione dell’imputata, omettendo di concedere la riduzione della pena richiesta.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che la contestazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione del provvedimento impugnato risulta esente da vizi logici. La Cassazione non può infatti sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto, ma deve limitarsi a verificare che il ragionamento seguito sia coerente e rispettoso delle norme di legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio giurisprudenziale consolidato: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dal giudice anche solo rilevando l’assenza di elementi di segno positivo. Non è necessario che il giudice confuti ogni singolo argomento della difesa, essendo sufficiente che emerga chiaramente la mancanza di ragioni meritevoli di una riduzione del trattamento sanzionatorio. Nel caso in esame, la sentenza d’appello conteneva una motivazione solida e priva di illogicità manifeste, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte evidenziano il rigore necessario nella formulazione dei ricorsi per Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per la ricorrente non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di merito, riservate ai primi due gradi di giudizio, e questioni di legittimità, uniche ammissibili davanti alla Suprema Corte.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice nega le attenuanti generiche?
Il ricorso è possibile solo se si dimostra che la motivazione del diniego è manifestamente illogica o contraddittoria, non potendo la Cassazione riesaminare il merito dei fatti.
Cosa deve fare il giudice per negare correttamente le attenuanti?
Il giudice può limitarsi a motivare il diniego evidenziando l’assenza di elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena per l’imputato.
Quali sono i rischi di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto, il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48425 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48425 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore