Attenuanti generiche: i limiti del sindacato in Cassazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché tocca la discrezionalità del giudice nel calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare il diniego di tali circostanze e l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che ne confermava la responsabilità penale. Tra le doglianze principali, il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente gli elementi a suo favore. Tuttavia, il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già esposte e respinte in secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come il primo motivo di ricorso fosse privo di specificità, risolvendosi in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica della motivazione fornita dal giudice di merito.
Implicazioni per la difesa
Questa pronuncia sottolinea che non basta elencare circostanze potenzialmente favorevoli per ottenere uno sconto di pena. Il ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica che colpisca direttamente i punti deboli della sentenza impugnata, non potendo ridursi a una terza istanza di merito.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri giuridici fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato che un ricorso che omette di confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza d’appello è da considerarsi non specifico e, dunque, inammissibile. In secondo luogo, riguardo alle attenuanti generiche, è stato riaffermato il principio secondo cui il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che la motivazione dia conto degli elementi ritenuti prevalenti o decisivi per negare il beneficio, lasciando implicitamente superati gli altri fattori. Se la motivazione è logica e aderente agli atti, essa non è censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma un orientamento rigoroso: la concessione delle attenuanti generiche resta una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile se supportato da una motivazione razionale. Per i professionisti del diritto, emerge chiaramente la necessità di strutturare ricorsi che non siano mere fotocopie degli atti precedenti, ma analisi puntuali dei vizi logici della decisione impugnata.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Il giudice deve analizzare ogni elemento favorevole per negare le attenuanti?
No, il giudice può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene decisivi o rilevanti per il diniego, senza dover confutare ogni singola tesi della difesa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48389 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48389 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 2 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
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Il Consigliere stensore
Il Presklente